Pronuncia 18/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con ordinanza del 28 febbraio 2018, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Aldo Carosi

Data deposito: Thu Feb 14 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

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Massime

Giudice rimettente - Corte dei conti, sezione regionale di controllo, in sede di vigilanza sull'esecuzione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale - Legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità.

La Corte dei conti, in sede di controllo sull'attuazione e sul rispetto del piano di riequilibrio finanziario - assimilabile al controllo preventivo di legittimità sugli atti, al pari di quello nell'ambito dei giudizi di parificazione - ha legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948, e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, in ragione della sua particolare posizione istituzionale e della natura delle sue attribuzioni di controllo. Anzitutto, la Corte dei conti è composta di magistrati, dotati delle più ampie garanzie di indipendenza e la sua natura è di unico organo di controllo che goda di una diretta garanzia in sede costituzionale. In secondo luogo, il giudizio sugli atti sottoposti a controllo si risolve nel valutarne la conformità alle norme del diritto oggettivo, a esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico, in funzione cioè di garanzia dell'ordinamento, di controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato preordinato a tutela del diritto oggettivo. Peraltro, il controllo di legittimità-regolarità sui bilanci presenta - rispetto al controllo sugli atti - un ulteriore carattere che lo avvicina ancor più al sindacato giurisdizionale, perché l'accertamento effettuato nell'esercizio di questo sindacato di legittimità sui bilanci "fa stato" nei confronti delle parti, una volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento davanti alla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione, dunque è munito di una definitività che non è reversibile se non a opera della stessa magistratura dalla quale il provvedimento promana. ( Precedenti citati: sentenze n. 196 del 2018, n. 188 del 2015, n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976 ). Quando l'accesso al sindacato della Corte costituzionale è reso poco agevole, come accade in relazione ai profili attinenti all'osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, è auspicabile che i meccanismi di accesso debbano essere arricchiti. La Corte dei conti è la sede più adatta a far valere quei profili, e ciò in ragione della peculiare natura dei suoi compiti, essenzialmente finalizzati alla verifica della gestione secundum legem delle risorse finanziarie. ( Precedente citato: sentenza n. 406 del 1989 ). Il sindacato della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali è ascrivibile alla categoria del controllo di legittimità. La forma della sentenza (articolata in motivazione in diritto e dispositivo) con cui si configurano le delibere di controllo sulla legittimità dei bilanci e delle gestioni finanziarie a rischio di dissesto - e la sottoposizione di tali delibere alla giurisdizione esclusiva delle sez. riunite della Corte dei conti in speciale composizione - determinano un'integrazione della funzione giurisdizionale e di quella di controllo, geneticamente riconducibile al dettato costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) in materia di contabilità pubblica, ove sono custoditi interessi costituzionalmente rilevanti, sia adespoti (e quindi di difficile giustiziabilità), sia inerenti alle specifiche situazioni soggettive la cui tutela è affidata, ratione materiae, alla giurisdizione a istanza di parte della magistratura. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2014, n. 39 del 2014 e n. 60 del 2013 ). La funzione di vigilanza-ingerenza della Corte dei conti, che presenta una cadenza semestrale (art. 243-quater, comma 6, del T.U. enti locali), va inquadrata nella categoria del controllo di legittimità-regolarità, e risponde all'esigenza di un intervento rapido e tempestivo, prima che "la deviazione dal percorso fissato" dal piano di risanamento diventi irreversibile e conduca al dissesto dell'ente. ( Precedente citato: sentenza n. 228 del 2017 ).

Parametri costituzionali

Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sufficiente, congrua e coerente del rimettente (nella specie: Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità sugli atti) in ordine alla rilevanza e all'impossibilità di fornire un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata - Ammissibilità delle questioni.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, superano il vaglio di ammissibilità sotto il profilo della rilevanza. Le motivazioni addotte dal rimettente - in uno con quelle afferenti all'impossibilità di dare della disposizione censurata un'interpretazione conforme a Costituzione, preclusa dall'incontrovertibile dato testuale - risultano sufficienti, congrue e coerenti nel dimostrare il rapporto di pregiudizialità tra le questioni proposte e la decisione da assumere.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 434
  • legge-Art. 1, comma 714

Bilancio e contabilità pubblica - Piano di riequilibrio finanziario degli enti locali in predissesto - Possibile rimodulazione o riformulazione, entro il 31 maggio 2017 - Irragionevole deroga alla disciplina per il ripiano pluriennale - Violazione dell'equilibrio di bilancio in relazione al principio del buon andamento e quale clausola generale a presidio dei valori costituzionali dell'eguaglianza, del dovere di solidarietà politica, economica e sociale e dell'effettività del principio della legittimazione democratica delle istituzioni - Illegittimità costituzionale.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., l'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, che disciplina la riformulazione o rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali in predissesto e la restituzione delle anticipazioni di liquidità a essi erogate. La norma censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, consentendo di destinare, per un trentennio, in ciascun esercizio relativo a tale periodo, alla spesa di parte corrente somme necessarie al rientro dal disavanzo, contrasta sia con il principio dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo. La lunghissima dilazione temporale - che non è equiparabile alla fattispecie normativa del riaccertamento straordinario, la quale giustificava la dilazione trentennale del deficit emergente con l'unicità ed eccezionalità della situazione finanziaria di alcuni enti territoriali, sorretta dal convincimento che sarebbero emersi, una volta per tutte, i consistenti disavanzi reali, cui si sarebbe posto rimedio, in via definitiva, con un rientro pluriennale - confligge anche con i principi di equità intergenerazionale, atteso che sugli amministrati futuri verranno a gravare sia risalenti e importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro dalla norma impugnata; ciò senza contare gli ulteriori disavanzi che potrebbero maturare negli esercizi intermedi, i quali sarebbero difficilmente separabili e imputabili ai sopravvenuti responsabili, in uno scenario che mina alla radice la certezza del diritto e la veridicità dei conti, nonché il principio di chiarezza e univocità delle risultanze di amministrazione, determinando così l'elusione del principio di responsabilità nell'esercizio della rappresentanza democratica. Di fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose "eredità". Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuità, che spettano al legislatore. Tuttavia, il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, oltre che entrare in contrasto con i precetti finanziari della Costituzione, disincentiva il buon andamento dei servizi e non incoraggia le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a un'oculata e proficua spendita delle risorse della collettività. ( Precedenti citati: sentenze n. 274 del 2017, n. 6 del 2017, n. 107 del 2016 e n. 10 del 2015 ). Il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell'ambito della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate. Per costante orientamento, nel sindacato di costituzionalità, copertura finanziaria ed equilibrio di bilancio integrano una clausola generale in grado di operare ogniqualvolta l'antinomia di norme asistematiche rispetto a tali principi risulti palese e incontrovertibile. Infatti, la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2016 e n. 192 del 2012 ). Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione l'ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, risiede essenzialmente nell'assicurare ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse e i risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale. ( Precedente citato: sentenza n. 184 del 2016 ). L'esigenza sistemica unitaria dell'ordinamento, fa sì che sia la mancata approvazione dei bilanci, sia l'incuria del loro squilibrio strutturale interrompono - in virtù di una presunzione assoluta - il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti. ( Precedente citato: sentenza n. 228 del 2017 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 434
  • legge-Art. 1, comma 714

Thema decidendum - Accoglimento della questione per violazione di alcuni dei parametri evocati - Assorbimento delle ulteriori censure.

Accolta, per violazione degli artt. 81 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, restano assorbite le ulteriori censure, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, nonché all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU e agli artt. 81 e 97 Cost., in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 41 Cost.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 434
  • legge-Art. 1, comma 714

Parametri costituzionali