Pronuncia 168/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 27 novembre 1969 dal pretore di Massa Marittima nel procedimento penale a carico di Neri Bartolomeo ed altro, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970; 2) ordinanza emessa il 13 aprile 1970 dal pretore di Chiusa d'Isarco nel procedimento penale a carico di Zardo Ivo, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970; 3) ordinanza emessa il 21 maggio 1970 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Adamo Attilio, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Adamo Attilio; udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate dei pretori di Massa Marittima e di Chiusa d'Isarco; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale, sollevata, limitatamente all'inciso "o d'ordine pubblico", dal pretore di Recanati con ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito: Thu Jul 08 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 168/71 A. REATI E PENE - PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLE PENE - COD. PEN., ART. 650 - INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' - CONTRAVVENZIONE DESCRITTA TASSATIVAMENTE NEI SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI - SINDACATO DEL GIUDICE SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI - VIOLAZIONE DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 650 c.p., che punisce l'inosservanza di un provvedimento legalmente dato per ragione di giustizia o di sicurezza o d'ordine pubblico e d'igiene, non contrasta con la riserva di legge sancita dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale ha piu' volte affermato che il principio di legalita' non e' violato "quando sia una legge dello Stato, non importa se proprio la medesima legge o un'altra legge, a indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa, alla cui trasgressione deve seguire la pena" (sent. n. 26 del 1966 e 61 del 1969); nel caso dell'art. 650 c.p., la materialita' della contravvenzione e' descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi, spettando al giudice penale di indagare, volta per volta, se il provvedimento sia stato legittimamente emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto da una legge che determini con "sufficiente specificazazione" le condizioni e l'ambito di applicazione del provvedimento.

Parametri costituzionali

SENT. 168/71 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - COD. PEN., ART. 650 - IDENTITA' DI SANZIONE PER L'INOSSERVANZA DEI PIU' DIVERSI PROVVEDIMENTI - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 650 c.p., non viola il principio di eguaglianza, pur comminando la medesima sanzione per l'inosservanza dei piu' diversi provvedimenti, giacche' oggetto del reato in esame sono il turbamento della tranquillita' e dell'ordine pubblico, beni che rimangono sempre gli stessi in qualsiasi modo vengono offesi, mentre e' sempre uguale la condotta del perturbatore, consistente nel rifiuto di ottemperare ad un provvedimento legittimo.

Parametri costituzionali

SENT. 168/71 C. DIRITTI INVIOLABILI - ESERCIZIO - LIMITI A TUTELA DI ALTRI BENI E DIRITTI, PUBBLICI E INDIVIDUALI, NON RICORDATI IN MODO ESPRESSO DALLA COSTITUZIONE - ORDINE PUBBLICO COSTITUZIONALE - SINDACATO GIURISDIZIONALE SUI PROVVEDIMENTI ARBITRARI - COD. PEN., ART. 650, INCISO "O D'ORDINE PUBBLICO" - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 13-21 E 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non contrasta con gli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 della Costituzione, l'art. 650 c.p., denunciato limitatamente all'inciso "o (per ragione) d'ordine pubblico". Invero la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo diverrebbe illusoria ove fosse consentito esercitarli in modo da compromettere altri beni e diritti, pubblici e individuali, non ricordati in modo espresso dalla Costituzione, fuori dell'ambito delle leggi e della civile regolamentazione. Ne' v'e' timore di possibili arbitri da parte dell'autorita' di valutare le esigenze di ordine pubblico, da intendersi come ordine pubblico costituzionale (cfr. sent. di questa Corte n. 19 del 1962), ove si consideri l'ampiezza del sindacato operato dal giudice penale sulla legittimita' del provvedimento non osservato, che e' esteso al vizio di eccesso di potere, ed alla rispondenza dell'atto a ragionevoli motivi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico ed igiene, previsti con "sufficiente specificazione" da singole leggi dello Stato.