Pronuncia 168/1971
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 27 novembre 1969 dal pretore di Massa Marittima nel procedimento penale a carico di Neri Bartolomeo ed altro, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970; 2) ordinanza emessa il 13 aprile 1970 dal pretore di Chiusa d'Isarco nel procedimento penale a carico di Zardo Ivo, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970; 3) ordinanza emessa il 21 maggio 1970 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Adamo Attilio, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Adamo Attilio; udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate dei pretori di Massa Marittima e di Chiusa d'Isarco; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale, sollevata, limitatamente all'inciso "o d'ordine pubblico", dal pretore di Recanati con ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Relatore: Paolo Rossi
Data deposito: Thu Jul 08 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BRANCA