Pronuncia 111/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 468, primo comma e 507 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse l'8 novembre 1991 dal Pretore di Palermo (n. 2 ordinanze), il 24 settembre 1991 dal Tribunale di Verona, il 28 ottobre 1991 dal Tribunale di Torino, il 15 ottobre 1991 dal Pretore di Modena, il 29 gennaio ed il 16 marzo 1992 dal Tribunale di Padova, il 9 giugno 1992 dal Tribunale di Roma ed il 5 giugno 1992 dal Tribunale di Rimini (n. 2 ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 73, 74, 102, 110, 155, 166, 293, 393, 488 e 489 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 10, 13, 14, 22, 35 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti l'atto di costituzione di Azzari Alberto nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Uditi l'avv. Piero Longo per Azzari Alberto e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura penale - nonché dell'art. 468 dello stesso codice: ord. n. 110/1992 - sollevate, in riferimento a tutti od alcuni degli articoli 2, 3, 24, 25, 76, 77, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, dai Tribunali di Torino, Verona, Padova, Roma e Rimini e dai Pretori di Palermo e Modena con ordinanze emesse, rispettivamente, il 28 ottobre 1991 (r.o. n. 110/1992), 24 settembre 1991 (r.o. n. 102/1992), 29 gennaio 1992 (r.o. n. 166/1992), 16 marzo 1992 (r.o. n. 293/1992), 9 giugno 1992 (r.o. n. 393/1992), 5 giugno 1992 (r.o. nn. 488 e 489/1992), 8 novembre 1991 (r.o. nn. 73 e 74/1992) e 15 ottobre 1991 (r.o. n. 155/1992). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Ugo Spagnoli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: BORZELLINO
Massime
SENT. 111/93 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ART. 507 COD.PROC.PEN. - AMMISSIONE D'UFFICIO DI NUOVE PROVE - PRESUPPOSTI - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORLA ANCHE IN MANCANZA DI RITUALI INDICAZIONI DELLE PARTI - INTERPRETAZIONE IN TAL SENSO DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - NECESSITA', PER LA CORTE COSTITUZIONALE, IN PRESENZA DI DIFFUSO CONTRARIO INDIRIZZO TRA GIUDICI DI MERITO, DI VERIFICARNE IL FONDAMENTO.
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge-Art. 2
SENT. 111/93 B. PROCESSO PENALE - ORDINAMENTO EFFETTIVAMENTE VIGENTE - CARATTERI ESSENZIALI - NON RICONDUCIBILITA' AD ASTRATTE MODELLISTICHE - ORIGINALITA' - ATTUAZIONE DEL SISTEMA ACCUSATORIO, MA SECONDO I CRITERI SPECIFICATI NELLA LEGGE DI DELEGA IN BASE AI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE.
Parametri costituzionali
- legge-Art. 2