Pronuncia 272/2005

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 01, commi 1 e 2, art. 1 commi da 1 a 20 e da 28 a 44, artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 nonché dell'intero decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), anche come convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 1997, n. 81 (ric. numeri 25, 26, 36 e 37 del 1997); dell'art, 1, commi 1, 3 e 4 nonché dell'intero decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte) (ric. n. 41 del 1997); dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4-bis, art. 2, commi 1, lettera c) e lettera d), 2, 3 lettera c), 4, 5, 6, 8, 8-bis, 9 e 10, art. 3, commi 1 e 1-bis, art. 4, art. 4-bis, art. 5, nonché dell'intero decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), anche come convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1998, n. 5 (ric. numeri 3, 4, 16, 18 e 19 del 1998); dell'art. 1, comma 1, nonché dell'intero decreto-legge 15 giugno 1998 n. 182 (Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari), come convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 276 (ric. n. 38 del 1998); dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis, 21-ter nonché dell'intero decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), anche come convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1999, n. 118 (ric. numeri 14, 15, 18 e 19 del 1999); dell'art. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 8-bis, 8-ter, e dell'intero decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 (Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario), anche come convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2000, n. 79 (ric. numeri 10 e 14 del 2000), promossi con ricorsi delle Regioni Lombardia (ric. numeri 25 e 36 del 1997; 4 e 18 del 1998; 14 e 18 del 1999), Veneto (ric. numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3, 19, 38 del 1998; 15 e 19 del 1999; 10 e 14 del 2000) e Sicilia (ric. n. 16 del 1998), rispettivamente notificati il 3 marzo, il 24 aprile, il 6 giugno, il 29 dicembre 1997 e il 30 dicembre 1997, il 27 febbraio e il 9 settembre 1998, il 31 marzo e il 31 maggio 1999, il 7 marzo e il 5 maggio 2000, depositati in Cancelleria il 12 marzo, il 30 aprile, il 13 giugno 1997, l'8 gennaio, il 3 marzo, il 9 marzo 1998, il 16 settembre 1998, il 9 aprile e il 9 giugno 1999, il 17 marzo e il 15 maggio 2000, ed iscritti ai numeri 25, 26, 36, 37 e 41 del registro ricorsi 1997, ai numeri 3, 4, 16, 18, 19 e 38 del registro ricorsi 1998, ai numeri 14, 15, 18 e 19 del registro ricorsi 1999 ed ai numeri 10 e 14 del registro ricorsi 2000. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; uditi l'avvocato Giuseppe Ferrari per le Regioni Lombardia e Veneto, l'avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara estinti per rinuncia i giudizi di cui ai ricorsi numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3, 19 e 38 del 1998; 15 e 19 del 1999; 10 e 14 del 2000, ricorsi tutti proposti dalla Regione Veneto; dichiara estinto per rinuncia  limitatamente all'impugnazione dell'art. 7 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), nel testo anteriore alla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81  il giudizio di cui al ricorso n. 25 del 1997, proposto dalla Regione Lombardia; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 01, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), aggiunto dalla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 38, 40, 41, 42, 43 e 44, del citato decreto-legge n. 11 del 1997, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 81 del 1997, proposte  in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, al principio di leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni, nonché all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed infine agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616  dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 36 del 1997; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta  in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 6 e 8 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta  sotto il profilo della mancanza di copertura finanziaria  dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118, nella parte in cui «non determinerebbe i criteri in base ai quali i dati non possono essere considerati certi», proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, nella parte in cui «ignorerebbero la posizione dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame o che hanno proposto ricorsi irricevibili, con ciò escludendoli dalla possibilità di sanare eventuali pregresse irregolarità nelle dichiarazioni», proposta  in riferimento agli artt. 3, 24, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999; dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del già citato decreto-legge n. 11 del 1997, questione proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, nonché all'art. 12 della legge n. 400 del 1988 ed agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977  dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 25 del 1997; dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 14 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 01, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 1997, aggiunto dalla legge di conversione n. 81 del 1997, proposta  in riferimento agli artt. 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni  dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 36 del 1997; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 36, 37 e 39, del decreto-legge n. 11 del 1997, aggiunti dalla legge di conversione n. 81 del 1997, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni e all'art. 12 della legge n. 400 del 1988, oltre che agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977  dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 36 del 1997; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto-legge n. 411 del 1997, proposta  in riferimento agli artt. 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto-legge n. 411 del 1997, proposta  in riferimento agli artt. 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale cooperazione ed all'art. 12 della legge n. 400 del 1988  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5, 6, 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 6 e 8 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta  in riferimento all'art. 97 della Costituzione, ed all'art. 14, lettere a), e), p) e q), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, come attuato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con d.P.R. 24 marzo 1981, n. 218  dalla Regione Siciliana, con il ricorso n. 16 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta  in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, nonché alla legge 28 marzo 1997, n. 81, alla legge 3 luglio 1997, n. 204, al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ed alla relativa legge di delega 15 marzo 1997, n. 59  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997, aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'intero decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'intero decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, all'art. 12 della legge n. 400 del 1988 nonché all'art. 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, commi 2 e 14, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, commi 3, lettera b), 3-bis, 3-ter e 4-bis, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, commi 5, 10 e 19, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi. numeri 14 e 18 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta  relativamente alla censura di violazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con il ricorso numeri 14 e 18 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, nella parte in cui «attribuirebbero all'AIMA la conduzione dei procedimenti di sanatoria», proposta  in riferimento agli artt. 3, 24, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 20, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 21, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 21-bis, del decreto-legge n. 43 del 1999, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1999; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 21-ter, del decreto-legge n. 43 del 1999, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 118 del 1999, proposta  in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione  dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1999. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

Relatore: Alfonso Quaranta

Data deposito: Thu Jul 07 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPOTOSTI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 272/05 A. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - QUOTE LATTE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - RINUNCIA AL RICORSO E ACCETTAZIONE DEL GOVERNO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.

Va dichiarata l’estinzione per rinuncia, accettata dalla controparte, dei giudizi concernenti il ricorso proposto avverso l’art. 7 del decreto-legge n. 11 del 1997, nel testo anteriore alla legge di conversione n. 81 del 1997.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 7 NEL TESTO ANTERIORE
  • legge di conversione-Art.

SENT. 272/05 B. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - QUOTE LATTE - RICORSO DELLA REGIONE VENETO - RINUNCIA AL RICORSO E ACCETTAZIONE DEL GOVERNO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.

Va dichiarata l’estinzione per rinuncia, accettata dalla controparte, dei giudizi concernenti i ricorsi proposti avverso il decreto-legge n. 11 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 81 del 1997, il decreto-legge n. 118 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 204 del 1997, il decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, il decreto-legge n. 182 del 1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 276 del 1998, il decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999 e il decreto-legge n. 8 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 79 del 2000.

Norme citate

  • decreto-legge-Art.
  • decreto-legge-Art.
  • decreto-legge-Art.
  • decreto-legge-Art.
  • decreto-legge-Art.
  • decreto-legge-Art.
  • legge-Art.
  • legge-Art.
  • legge-Art.
  • legge-Art.
  • legge-Art.
  • legge-Art.

SENT. 272/05 C. OGGETTO DEL GIUDIZIO - CENSURA DI NORME ABROGATE - ATTUAZIONE 'MEDIO TEMPORE' - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.

Sulla esclusione della cessazione della materia del contendere in caso di attuazione, 'medio tempore', di disposizioni abrogate, v. citata sentenza n. 424 del 2004.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. ART. 01, comma 13
  • decreto-legge-Art. 1, comma 14
  • decreto-legge-Art. 1, comma 15
  • decreto-legge-Art. 1, comma 16
  • decreto-legge-Art. 1, comma 17
  • decreto-legge-Art. 1, comma 18
  • decreto-legge-Art. 1, comma 19
  • decreto-legge-Art. 1, comma 20
  • decreto-legge-Art. 1, comma 21
  • decreto-legge-Art. 1, comma 28
  • decreto-legge-Art. 1, comma 29
  • decreto-legge-Art. 1, comma 30
  • decreto-legge-Art. 1, comma 31
  • decreto-legge-Art. 1, comma 32
  • decreto-legge-Art. 1, comma 33
  • decreto-legge-Art. 1, comma 34
  • decreto-legge-Art. 1, comma 35
  • decreto-legge-Art.
  • decreto-legge-Art.

SENT. 272/05 D. PARAMETRI DEL GIUDIZIO - DEDUZIONE DI VIZI ATTINENTI AL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI - RICORSI PROPOSTI PRIMA DELLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE - SCRUTINIO RIFERITO AI PARAMETRI ALL’EPOCA VIGENTI.

Trattandosi di ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, con i quali vengono dedotti, in particolare, vizi attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni, lo scrutinio di costituzionalità deve essere effettuato avendo riguardo ai parametri costituzionali vigenti alla data di emanazione degli atti legislativi impugnati e, quindi, alla loro formulazione anteriore alla riforma di cui alla citata legge costituzionale.

SENT. 272/05 E. PARAMETRI DEL GIUDIZIO - RICORSI DELLE REGIONI IN VIA DIRETTA - NORME COSTITUZIONALI NON RELATIVE AL RIPARTO DI COMPETENZE CON LO STATO - COMPROMISSIONE DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - NECESSITÀ.

Le Regioni possano addurre la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato, soltanto quando tale violazione comporti una compromissione delle loro attribuzioni costituzionalmente garantite. - In tema di legittimazione delle Regioni a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via di azione, v. sentenze n. 50/2005, n. 287, n. 196, n. 6 e n. 4/2004, n. 274/2003.

SENT. 272/05 F. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUOTE INDIVIDUALI ASSEGNATE A CIASCUN PRODUTTORE - SUPERAMENTO - APPLICAZIONE DI UN PRELIEVO SUPPLEMENTARE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DEDOTTA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DELLA DECRETAZIONE D’URGENZA, LESIONE DI SFERE DI COMPETENZA COSTITUZIONALMENTE GARANTITE ALLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998 e del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999. Infatti, non sussiste nella specie il denunciato vizio di carenza dei presupposti della decretazione d’urgenza, in quanto la necessità di introdurre nell'ordinamento interno misure regolatrici, volte a dare attuazione agli obblighi comunitari relativi al regime delle quote latte, rende non manifestamente implausibile la valutazione governativa, posta a base degli interventi, in ordine al ricorso alla decretazione d'urgenza. - In tema di dedotta mancanza dei presupposti della decretazione d’urgenza, v. citate sentenze n. 285 e n. 6/2004, n. 16/2002, n. 398/1998, n. 330/1996 e n. 29/1995.

Norme citate

  • decreto-legge-Art.
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art.
  • legge-Art.

SENT. 272/05 G. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUOTE INDIVIDUALI ASSEGNATE A CIASCUN PRODUTTORE - SUPERAMENTO - APPLICAZIONE DI UN PRELIEVO SUPPLEMENTARE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DEDOTTA MANCANZA DI PREVIA CONSULTAZIONE CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL PRINCIPIO DI UTILITÀ SOCIALE DELL’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA, DEI VALORI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 11, 97, 115, 117 e 118 Cost., nonché agli artt. 12 della legge n. 400 del 1988 e 2 del d.lgs. n. 143 del 1997, la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998 e del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999. Infatti l’adozione dei decreti legge ovvero delle leggi di conversione non è condizionata dalla necessità dell'intervento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ciò in quanto non è individuabile un fondamento costituzionale all'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni, dovendo piuttosto lo scrutinio di costituzionalità essere svolto con riferimento alla verifica del rispetto del principio di leale collaborazione in relazione alle singole disposizioni di disciplina della fase di attuazione delle disposizioni stesse. - Sulla insussistenza di un fondamento costituzionale all'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni e sulla c.d. “consultazione successiva”, v. citata sentenza n. 196/2004, punto 27 del 'Considerato in diritto'.

Norme citate

  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art.
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art.

SENT. 272/05 H. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUOTE INDIVIDUALI ASSEGNATE A CIASCUN PRODUTTORE - SUPERAMENTO - APPLICAZIONE DI UN PRELIEVO SUPPLEMENTARE - COMMISSIONE GOVERNATIVA DI GARANZIA - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE PER MANCATO COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. Ed invero la disposizione impugnata, sul piano del riparto delle competenze legislative ed amministrative, risponde alla necessità di garantire l'interesse unitario all'accertamento tempestivo sull'intero territorio nazionale della effettiva quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi presi in considerazione per assicurare la corretta esecuzione del regime comunitario delle quote latte. Né sussiste la necessità di un coinvolgimento delle Regioni poiché, da un lato, la composizione della Commissione di garanzia risponde ad evidenti ragioni di “terzietà”, che stanno poi alla base della scelta, come componenti del predetto organismo collegiale, anche di soggetti già facenti parte della Commissione governativa d'indagine in materia di quote latte (istituita ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 11 del 1997); dall'altro, la tipologia delle attività attribuite alla Commissione esclude che possano sussistere interferenze con competenze regionali inerenti allo specifico territorio di riferimento.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4 BIS
  • legge-Art.

SENT. 272/05 I. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUOTE INDIVIDUALI ASSEGNATE A CIASCUN PRODUTTORE - SUPERAMENTO - APPLICAZIONE DI UN PRELIEVO SUPPLEMENTARE - COMMISSIONE MINISTERIALE PER L’ESAME DEI CONTRATTI DI CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE LATTE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA RETROATTIVITÀ DELLA DISCIPLINA, LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE PER MANCATO COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI NELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, INTERFERENZA CON L’ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA REGIONALE E SCONVOLGIMENTO RETROATTIVO DI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO, LESIONE DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. Sussiste infatti competenza statale in relazione agli accertamenti che investono i contratti di circolazione delle quote latte, in considerazione della presenza di un interesse nazionale sotteso a verifiche, necessariamente unitarie, che attengono, per fini di attuazione della normativa comunitaria, ad istituti che incidono sulle dinamiche della produzione lattiero-casearia. Tale interesse giustifica, altresì, la previsione di controlli 'a posteriori', volti a garantire che la produzione lattiera non superi, in ossequio ai limiti posti a livello comunitario, il quantitativo globale garantito. Peraltro la composizione e la tipologia di attività della Commissione di garanzia di cui all'art. 4 bis dello stesso decreto-legge n. 411 del 1997 escludono la violazione del principio di leale collaborazione (v. massima H). - Sui controlli 'a posteriori' circa il rispetto dei limiti posti a livello comunitario alla produzione lattiera, v. richiamata sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, sez. VI, 25 marzo 2004.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 2
  • legge-Art.

SENT. 272/05 L. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - DISCIPLINA DELLA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE LATTE CONFLUITE NELLA RISERVA NAZIONALE - RIASSEGNAZIONE DELLE QUOTE AI PRODUTTORI CHE ABBIANO PRECEDENTEMENTE VENDUTO O AFFITTATO LE PROPRIE QUOTE - ESCLUSIONE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E INTERFERENZA CON L’ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 21 e 21-bis, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, i quali nel prevedere la riassegnazione ai produttori delle quote resesi disponibili, demandano alle Regioni di stabilire, in generale, quali debbano essere i criteri di priorità. Nell'effettuare tale scelta, il legislatore statale ha inteso comunque imporre il rispetto di taluni criteri obiettivi, volti a garantire sull'intero territorio nazionale un trattamento uniforme tra tutti i produttori lattierio caseari che abbiano subìto una riduzione della quota di riferimento individuale in attuazione di obblighi comunitari secondo le modalità stabilite dal decreto-legge n. 727 del 1994. Orbene l'esigenza di garantire l'interesse unitario all'assegnazione di quote a soggetti che dimostrano un interesse verificabile all'attività di produzione lattiero casearia è alla base anche della scelta oggettiva di escludere dall'assegnazione di quote i produttori che in precedenza hanno venduto, ovvero affittato, in tutto o in parte, la quota di propria spettanza (art. 21, comma 1 bis). Né può ritenersi necessario un coinvolgimento delle Regioni, trattandosi di previsione e attuazione di criteri non discrezionali che prescindono dalla necessità di valutare eventuali interessi afferenti a specifici ambiti territoriali.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 21
  • decreto-legge-Art. 1, comma 21
  • legge-Art.

SENT. 272/05 M. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - ANAGRAFE DEL BESTIAME - SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE BASATO SU UN’UNICA BANCA DATI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE, DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA E COERENZA, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FINALITÀ SOCIALE DELL’INIZIATIVA PRIVATA, DEI VALORI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO - CONVERSIONE IN LEGGE SATISFATTIVA DELLE PRETESE DELLA RICORRENTE E MANCANZA DI ATTUAZIONE 'MEDIO TEMPORE' - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere riferita all’art. 8, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 11 del 1997, in relazione agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., nonché all’art. 12 della legge n. 400 del 1988 e agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977, atteso che la modifica introdotta nel testo risultante dalla legge di conversione n. 81 del 1997 (art. 1, comma 39), in mancanza di attuazione 'medio tempore' della norma contenuta nel decreto-legge, deve ritenersi satisfattiva delle pretese formulate dalla ricorrente. - In tema di cessazione della materia del contendere per modifica legislativa sopravvenuta, v. citate sentenza n. 196/2004 e ordinanza n. 137/2004.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 8, comma 1
  • decreto-legge-Art. 8, comma 3

SENT. 272/05 N. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - ANAGRAFE DEL BESTIAME - SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE BASATO SU UN’UNICA BANCA DATI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE, LESIONE DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA E COERENZA, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FINALITÀ SOCIALE DELL’INIZIATIVA PRIVATA, DEI VALORI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO - CONVERSIONE IN LEGGE SATISFATTIVA DELLE PRETESE DELLA RICORRENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., nonché all’art. 12 della legge n. 400 del 1988 e agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 36, 37 e 39, del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 81 del 1997. Ciò in quanto la modifica introdotta nel testo risultante dalla legge di conversione n. 81 del 1997 (art. 1, comma 39) – là dove ha stabilito che, ai fini dell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza, non soltanto il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ma anche le Regioni e le Province autonome sono interconnesse attraverso i propri sistemi informativi alla banca dati di cui al comma 36 dello stesso art. 1 – deve ritenersi satisfattiva delle pretese formulate dalla ricorrente.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 36
  • decreto-legge-Art. 1, comma 37
  • decreto-legge-Art. 1, comma 39
  • legge-Art.

SENT. 272/05 O. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - ANAGRAFE DEL BESTIAME - SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE BASATO SU UN’UNICA BANCA DATI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE, LESIONE DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA E COERENZA, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FINALITÀ SOCIALE DELL’INIZIATIVA PRIVATA, DEI VALORI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO - MANCATA DEDUZIONE DEI MOTIVI DI ILLEGITTIMITÀ, CENSURA DI NORMA INCONFERENTE, CENSURA DI NORMA NON RICOMPRESA NEL DECRETO-LEGGE ORIGINARIO - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’ art. 1, commi 38, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 81 del 1997, in relazione agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., nonché all’art. 12 della legge n. 400 del 1988 e agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977, dal momento che nel ricorso non vengono addotti specifici motivi di illegittimità, né avendo le suddette disposizioni formato oggetto di censura nelle impugnative concernenti le “corrispondenti” disposizioni del decreto-legge. A ciò si aggiunga che l'art. 1, comma 38, si riferisce alla Provincia autonoma di Bolzano e alla Regione Valle d'Aosta, già dotate di anagrafe del bestiame, mentre l'art. 1, comma 42, contiene una disposizione non ricompresa nel testo originario del decreto-legge.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 38
  • decreto-legge-Art. 1, comma 40
  • decreto-legge-Art. 1, comma 41
  • decreto-legge-Art. 1, comma 42
  • decreto-legge-Art. 1, comma 43
  • decreto-legge-Art. 1, comma 44
  • legge-Art.

SENT. 272/05 P. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA - AGGIORNAMENTO DEL BOLLETTINO 1997-1998, RISERVA NAZIONALE, COMPENSAZIONE NAZIONALE, PROGRAMMI VOLONTARI DI ABBANDONO - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FINALITÀ SOCIALE DELL’INIZIATIVA PRIVATA, DEI VALORI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 01, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 81 del 1997. Infatti la norma in questione rinviene un idoneo presupposto giustificativo nella necessità di garantire, per esigenze unitarie, una attuazione uniforme e puntuale della normativa comunitaria nell'intero territorio nazionale in settori nevralgici per il corretto funzionamento del complessivo regime delle quote latte. La scelta del legislatore appare non irragionevole e strettamente proporzionata allo scopo perseguito, alla luce, in particolare, della natura dichiaratamente provvisoria della norma in esame: quest'ultima precisa, infatti, che le funzioni amministrative sono attribuite all'AIMA in attesa della riforma organica del settore, che è poi intervenuta con il decreto-legge n. 49 del 2003, convertito nella legge n. 119 del 2003, il cui art. 10, comma 47, lettera i), ha disposto l'abrogazione, tra le altre, della norma impugnata.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. ART. 01, comma 1
  • legge-Art.

SENT. 272/05 Q. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA E ALLA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI INDAGINE - ACCERTAMENTO, AGGIORNAMENTO E RELATIVA PUBBLICAZIONE DEGLI EFFETTIVI QUANTITATIVI DI LATTE PRODOTTO - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA ARBITRARIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, MANCATA CONCERTAZIONE CON LE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. Infatti risponde ad ineludibili esigenze unitarie la rideterminazione da parte dell’AIMA delle quote a seguito della verificata non compatibilità tra la quantità di latte commercializzato e la consistenza di stalla accertata (art. 2, comma 1, lettera c). Né, al riguardo, appare necessaria l'attivazione di procedure di concertazione con le Regioni, poiché la norma in esame non prevede una generalizzata rideterminazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto, bensì garantisce, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una adeguata considerazione delle specificità territoriali. Allo stesso modo risulta non lesiva di attribuzioni regionali la previsione di cui alla lettera d): la norma, infatti, incide indirettamente su istituti di diritto privato la cui regolamentazione spetta al legislatore statale in considerazione della necessità di garantire un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale. L'attribuzione, poi, alla Commissione governativa d'indagine del compito di individuare, anche in riferimento a periodi trascorsi, le tipologie contrattuali da considerare anomale – a prescindere dall'incidenza diretta o indiretta su poteri regionali – è strettamente funzionale all'espletamento dei compiti di accertamento delle modalità di gestione delle quote, nonché delle irregolarità verificatesi nella commercializzazione, al fine di imputare agli allevatori la determinazione dei quantitativi effettivamente prodotti. - Sulla disciplina delle funzioni attribuite alla Commissione governativa di indagine, v. citata pronuncia della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 2, comma 1

SENT. 272/05 R. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA - AGGIORNAMENTO DEI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO DEI SINGOLI PRODUTTORI PER GLI ANNI 1995-1998 - PROCEDIMENTO E CRITERI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE ALL’AIMA DI FUNZIONI TRASFERITE ALLE REGIONI, RETROATTIVITÀ E CONSEGUENTE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. In base a tale disposizione l'AIMA è chiamata ad aggiornare i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, sulla base di alcuni criteri, tra i quali (lettera c del predetto comma 3) quello dei trasferimenti di quote e dei cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i suddetti periodi, comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997, tenendo conto che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997 1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale. Orbene la disciplina delle funzioni di accertamento e aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al settore che sono, a loro volta, funzionali ad una efficace operatività del prelievo supplementare sul latte, nonché in generale ad una applicazione corretta della normativa comunitaria sull'intero territorio nazionale. - Sulla interpretazione della normativa comunitaria, v. citata sentenza della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 3
  • legge-Art.

SENT. 272/05 S. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA - ACCERTAMENTO E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI PRODUTTORI E DEI QUANTITATIVI IN RELAZIONE A CAMPAGNE LATTIERE CONCLUSE - PERENTORIETA' DEI TERMINI E DOCUMENTAZIONE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA INTRODUZIONE DI NORME RETROATTIVE IN RELAZIONE A FUNZIONI TRASFERITE ALLE REGIONI, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, il quale stabilisce la perentorietà dei termini indicati nel comma 3 dello stesso art. 2. Infatti detta disposizione è funzionale ad una efficace operatività del prelievo supplementare sul latte, nonché, in generale, ad una applicazione corretta della normativa comunitaria sull'intero territorio nazionale. - Sulla interpretazione della normativa comunitaria, v. citata sentenza della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 4
  • legge-Art.

SENT. 272/05 T. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA - ACCERTAMENTO E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI PRODUTTORI E DEI QUANTITATIVI - QUANTITATIVI DI LATTE CONSEGNATI AD ACQUIRENTI NON RICONOSCIUTI E RISULTANTI DA MODELLI PERVENUTI ALL'AIMA OLTRE IL TERMINE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA INTRODUZIONE DI NORME RETROATTIVE IN RELAZIONE A FUNZIONI TRASFERITE ALLE REGIONI, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - CENSURE NON RIFERIBILI ALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

E’ inammissibile, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 4, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. La ricorrente chiede, infatti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero art. 4, ma non argomenta in ordine alle ragioni che dovrebbero condurre ad una pronuncia di incostituzionalità anche delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4, incentrando le censure esclusivamente sulle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4, comma 3
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 4, comma 4

SENT. 272/05 U. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA - ACCERTAMENTO E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI PRODUTTORI E DEI QUANTITATIVI IN RELAZIONE ALLE CAMPAGNE LATTIERE PER I PERIODI 1997-1998 E 1998-1999 - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA INTRODUZIONE DI NORME RETROATTIVE IN RELAZIONE A FUNZIONI TRASFERITE ALLE REGIONI, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 Cost. nonché alla legge n. 81 del 1997, alla legge n. 204 del 1997, al d.lgs. n. 143 del 1997 e alla legge n. 59 del 1997, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. Infatti la disciplina delle funzioni di accertamento e aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al settore che sono, a loro volta, funzionali ad una efficace operatività del prelievo supplementare sul latte, nonché in generale ad una applicazione corretta della normativa comunitaria sull'intero territorio nazionale. Quanto al comma 2 dell’art. 4, tale disposizione – stabilendo le modalità procedurali attraverso le quali gli acquirenti devono trasmettere le proprie dichiarazioni relative al latte che è stato loro consegnato dai produttori – costituisce attuazione di quanto prescritto dall'art. 3, paragrafo 2, del reg. CEE n. 536/1993 della Commissione datato 9 marzo 1993: non potendo tale attuazione essere ritardata in considerazione del fatto che l'attività dell'acquirente e il controllo sulla stessa è essenziale per garantire il corretto funzionamento sull'intero territorio nazionale del complessivo meccanismo che presiede al regime delle quote latte, si giustifica, sul piano costituzionale, la disciplina di dettaglio prescritta dal legislatore statale. Infine, con riferimento all'art. 5, comma 1, va rilevato come il legislatore statale potesse, nell'esercizio non irragionevole della propria discrezionalità, attribuire all'AIMA funzioni amministrative in via dichiaratamente provvisoria, per esigenze unitarie connesse al corretto avvio della campagna 1998-1999, anche in relazione a tale ultimo periodo. - Sulla interpretazione della normativa comunitaria, v. citata sentenza della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 4, comma 2
  • decreto-legge-Art. 5, comma 1

Parametri costituzionali

SENT. 272/05 V. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE CONSENTITA A CIASCUNO STATO MEMBRO TRA QUANTITATIVI NON UTILIZZATI DA TALUNI PRODUTTORI E QUANTITATIVI PRODOTTI IN ECCESSO DA ALTRI - SOPPRESSIONE DELLA COMPENSAZIONE PER APL - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA IN RELAZIONE A CAMPAGNE LATTIERE CONCLUSE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA RETROATTIVITÀ CON LESIONE DEL PRINCIPIO COMUNITARIO DI PERIODIZZAZIONE DELLE CAMPAGNE DI PRODUZIONE LATTIERA, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E INTERFERENZA CON L’ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. E’ infatti legittima la scelta compiuta dal legislatore statale di introdurre il sistema della compensazione nazionale - con soppressione della compensazione per APL -, in ragione della necessità di adeguare la normativa italiana alle determinazioni comunitarie e di prevedere un meccanismo operativo che, per la infrazionabilità dell'interesse allo stesso sotteso, operi necessariamente sull'intero territorio nazionale. La previsione poi introdotta dalla legge di conversione della possibilità attribuita all'AIMA di valutare comparativamente i risultati della compensazione nazionale e per APL non è lesiva delle attribuzioni della Regione ricorrente, in quanto la suddetta regolamentazione per il periodo 1995-1996 doveva comunque ritenersi satisfattiva delle pretese regionali, in quanto prevede, all'esito della comparazione, l'applicazione del metodo nazionale o di quello provinciale, a seconda di quale dei due consenta un prelievo supplementare meno oneroso per i produttori. Né appare costituzionalmente necessario garantire un coinvolgimento delle Regioni, trattandosi di un procedimento caratterizzato da una disamina obiettiva dei dati acquisiti dall'ente statale – cui non sono attribuiti poteri discrezionali – che consente di raggiungere un risultato oggettivamente verificabile. Per quanto attiene, invece, alla censura relativa alla retroattività delle rettifiche disposta dalla norma in esame (comma 1), va ribadita l’interpretazione seguita dalla Corte di giustizia europea, secondo la quale i regolamenti n. 3950/92 e n. 536/93 consentono alle autorità nazionali, successivamente alla campagna lattiera interessata, di effettuare le rettifiche necessarie a far sì «che la produzione esonerata da prelievo supplementare di uno Stato membro non superi il quantitativo globale garantito assegnato a tale Stato». In ordine, infine, alla doglianza che ha investito il comma 1 bis, la stessa non è fondata, non solo perché nella prospettazione regionale assume una connotazione consequenziale alla evocata declaratoria di incostituzionalità del comma 1, ma anche perché tale disposizione costituisce adempimento dell'obbligo comunitario di comunicare in tempi necessariamente rapidi tutte le modifiche dei dati che possano condurre ad una rettifica dei prelievi dovuti. - Sulla legittimità del sistema della compensazione nazionale, v. citate sentenze n. 424/1999 e n. 398/1998, punti 9 e 11 del 'Considerato in diritto'. - Sulla interpretazione della normativa comunitaria, v. citata sentenza della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 3, comma 1

SENT. 272/05 Z. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE CONSENTITA A CIASCUNO STATO MEMBRO TRA QUANTITATIVI NON UTILIZZATI DA TALUNI PRODUTTORI E QUANTITATIVI PRODOTTI IN ECCESSO DA ALTRI - OPERAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELL’AIMA IN RELAZIONE A CAMPAGNE LATTIERE CONCLUSE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA RETROATTIVITÀ CON LESIONE DEL PRINCIPIO COMUNITARIO DI PERIODIZZAZIONE DELLE CAMPAGNE DI PRODUZIONE LATTIERA, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, INTERFERENZA CON L’ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA REGIONALE, PREGIUDIZIO DEI PRODUTTORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Valgono al riguardo le considerazione già svolte (v. massime R, S, T, U e V), sia in ordine ai profili di retroattività, sia in ordine alla legittimità della previsione del sistema di compensazione nazionale, limitandosi le norme in esame a richiamare genericamente il meccanismo previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997 (e quindi, anche, la previsione dell'opzione tra sistema nazionale di compensazione e quello per APL).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 1
  • legge-Art.

SENT. 272/05 AA. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE CONSENTITA A CIASCUNO STATO MEMBRO TRA QUANTITATIVI NON UTILIZZATI DA TALUNI PRODUTTORI E QUANTITATIVI PRODOTTI IN ECCESSO DA ALTRI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA IN RELAZIONE A CAMPAGNE LATTIERE CONCLUSE - CRITERI E ORDINI DI PRIORITÀ - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA DETERMINAZIONE DEI CRITERI SENZA COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI, DISCRIMINAZIONE TRA REGIONI, ILLOGICITÀ, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, ANCHE NELLA MATERIA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 6, 8, 9 e 21-ter, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Infatti la norma, oggetto dello scrutinio di costituzionalità, pur riproducendo sostanzialmente il contenuto della disposizione di cui all'art. 2, comma 168, della legge n. 662 del 1996, già caducata, si sottrae alle censure nei termini in cui le stesse sono state formulate dalla ricorrente, poiché dalla documentazione acquisita a seguito dell'ordinanza istruttoria del 15 dicembre 1999 risulta che sul disegno di legge, il cui contenuto è stato poi trasfuso nel testo delle disposizioni in esame, esaminato in via d'urgenza e approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 febbraio 1999, la Conferenza permanente ha formulato apposito parere. In considerazione di ciò deve ritenersi esente dai profili di incostituzionalità anche il comma 21-ter, con il quale il legislatore, nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, modulata in attuazione di precisi obblighi comunitari, ha esteso la validità di tali criteri anche al periodo 1999-2000. Vanno infine disattese le censure formulate nei confronti del comma 6 dell'art. 1, considerata la natura strettamente consequenziale della disposizione in esame rispetto a quelle esaminate. - Sulla c.d. procedura della compensazione nazionale della produzione lattiera eccedentaria, v. citata sentenza n. 398/1998.

Norme citate

  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 1, comma 8
  • decreto-legge-Art. 1, comma 9
  • decreto-legge-Art. 1, comma 21
  • decreto-legge-Art. 1, comma 6

SENT. 272/05 BB. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE CONSENTITA A CIASCUNO STATO MEMBRO TRA QUANTITATIVI NON UTILIZZATI DA TALUNI PRODUTTORI E QUANTITATIVI PRODOTTI IN ECCESSO DA ALTRI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA IN RELAZIONE A CAMPAGNE LATTIERE CONCLUSE - COMPENSAZIONE DA EFFETTUARSI SULLA BASE DI “DATI CERTI” - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA MANCATA INDICAZIONE DEI CRITERI DETERMINATIVI, CON LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - CARENZA DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

E’ inammissibile, in relazione agli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Ciò in quanto la censura relativa alla mancata indicazione dei criteri per la determinazione dei «dati certi», non è corredata da alcun supporto argomentativo atto a dimostrarne l'incidenza sulle attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 7
  • legge-Art.

SENT. 272/05 CC. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE CONSENTITA A CIASCUNO STATO MEMBRO TRA QUANTITATIVI NON UTILIZZATI DA TALUNI PRODUTTORI E QUANTITATIVI PRODOTTI IN ECCESSO DA ALTRI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA IN RELAZIONE A CAMPAGNE LATTIERE CONCLUSE - COMPENSAZIONE DA EFFETTUARSI SULLA BASE DI “DATI CERTI” - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Infatti, a prescindere dalla sussistenza della effettiva necessità di prevedere, nel caso di specie, strumenti di concertazione con le Regioni, la norma in esame garantisce il coinvolgimento delle Regioni stesse, e dunque il rispetto del principio di leale collaborazione, prevedendo che la compensazione venga effettuata tenendo conto di quelle determinazioni definitive formulate da Regioni (e Province autonome), le cui modalità procedurali sono fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 7
  • legge-Art.

SENT. 272/05 DD. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE CONSENTITA A CIASCUNO STATO MEMBRO TRA QUANTITATIVI NON UTILIZZATI DA TALUNI PRODUTTORI E QUANTITATIVI PRODOTTI IN ECCESSO DA ALTRI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA IN RELAZIONE ALLE CAMPAGNE LATTIERE PER I PERIODI 1997-1998 E 1998-1999 - AGGIORNAMENTO DEI QUANTITATIVI INDIVIDUALI, COMUNICAZIONI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI CON EFFETTO RETROATTIVO, CON DANNO PER I PRODUTTORI E L’ENTE TERRITORIALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Infatti il potere di aggiornamento dei quantitativi individuali – attribuito in via transitoria all'AIMA – ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale, si giustifica, sul piano costituzionale, per l'esigenza di perseguire interessi territorialmente infrazionabili. Rientra, inoltre, nella discrezionalità del legislatore nazionale determinare le concrete modalità di gestione delle funzioni assegnate all'AIMA nei limiti in cui le stesse siano strettamente funzionali al raggiungimento delle suddette finalità. Né assume rilevanza la natura retroattiva di talune previsioni, in quanto le stesse si giustificano, in ossequio alle prescrizioni comunitarie e di quanto già riconosciuto dalla Corte di giustizia, alla luce della necessità di adeguare i quantitativi individuali e il sistema di compensazione alle risultanze delle verifiche svolte dagli organi a ciò preposti. - Sulla non lesività circa la natura retroattiva di talune previsioni comunitarie, v. citata pronuncia della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 3
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 1, comma 4

SENT. 272/05 EE. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE CONSENTITA A CIASCUNO STATO MEMBRO TRA QUANTITATIVI NON UTILIZZATI DA TALUNI PRODUTTORI E QUANTITATIVI PRODOTTI IN ECCESSO DA ALTRI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA IN RELAZIONE A CAMPAGNE LATTIERE CONCLUSE - AGGIORNAMENTO DEI QUANTITATIVI INDIVIDUALI, COMUNICAZIONI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI CON EFFETTO RETROATTIVO, CON DANNO PER I PRODUTTORI E L’ENTE TERRITORIALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3, lettera b), 3-bis, 3-ter e 4-bis, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Infatti il potere di aggiornamento dei quantitativi individuali – attribuito in via transitoria all'AIMA – ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale, si giustifica, sul piano costituzionale, per l'esigenza di perseguire interessi territorialmente infrazionabili. Rientra, inoltre, nella discrezionalità del legislatore nazionale determinare le concrete modalità di gestione delle funzioni assegnate all'AIMA nei limiti in cui le stesse siano strettamente funzionali al raggiungimento delle suddette finalità. Né assume rilevanza la natura retroattiva di talune previsioni, in quanto le stesse si giustificano, in ossequio alle prescrizioni comunitarie e di quanto già riconosciuto dalla Corte di giustizia, alla luce della necessità di adeguare i quantitativi individuali e il sistema di compensazione alle risultanze delle verifiche svolte dagli organi a ciò preposti.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 3
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 1, comma 3
  • decreto-legge-Art. 1, comma 3
  • decreto-legge-Art. 1, comma 4

SENT. 272/05 FF. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE CONSENTITA A CIASCUNO STATO MEMBRO TRA QUANTITATIVI NON UTILIZZATI DA TALUNI PRODUTTORI E QUANTITATIVI PRODOTTI IN ECCESSO DA ALTRI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA IN RELAZIONE A CAMPAGNE LATTIERE CONCLUSE - EMANAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER ADDIVENIRE ALLE DETERMINAZIONI DEFINITIVE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE E LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 5, 10 e 19, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Infatti il coinvolgimento delle Regioni mediante la previsione della previa intesa con la Conferenza permanente, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di disciplina delle modalità per addivenire alle determinazioni definitive, costituisce sufficiente garanzia di salvaguardia delle competenze regionali.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 5
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 1, comma 10
  • decreto-legge-Art. 1, comma 19

SENT. 272/05 GG. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE CONSENTITA A CIASCUNO STATO MEMBRO TRA QUANTITATIVI NON UTILIZZATI DA TALUNI PRODUTTORI E QUANTITATIVI PRODOTTI IN ECCESSO DA ALTRI - DEFINITIVITÀ DEI RISULTATI DELLE COMPENSAZIONI EFFETTUATE (1995-2000) AI FINI DEL PAGAMENTO, DEI CONGUAGLI E DELLA LIBERAZIONE DELLE GARANZIE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE E LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Infatti il coinvolgimento delle Regioni mediante la previsione della previa intesa con la Conferenza permanente, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di disciplina delle modalità per addivenire alle determinazioni definitive, costituisce sufficiente garanzia di salvaguardia delle competenze regionali.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 12
  • legge-Art.

SENT. 272/05 HH. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - APPLICAZIONE DI UN PRELIEVO SUPPLEMENTARE - OBBLIGHI DEL PRODUTTORE NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE E RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE RUOLO DEL DEBITO - AVVALIMENTO DI UFFICI REGIONALI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ ORGANIZZATORIA E DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI, VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COPERTURA DI NUOVE SPESE - CONVERSIONE IN LEGGE SATISFATTIVA DELLE DOGLIANZE PROSPETTATE, CON ATTRIBUZIONE ALL’AIMA DELLA RISCOSSIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999, sollevata in relazione agli artt. 3, 81, 97, 115, 117, 118 e 119 Cost. Ed invero, in assenza di una attuazione 'medio tempore' della norma impugnata, la legge di conversione n. 118 del 1999, modificando 'in parte qua' l'originaria disposizione del comma 15, sancisce, con previsione satisfattiva delle doglianze prospettate dalla ricorrente, che la riscossione delle somme dovute venga effettuata, non più tramite uffici regionali, bensì direttamente dall'AIMA. - Sulla cessazione della materia del contendere, v. citate sentenza n. 196/2004 e ordinanza n. 137/2004.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 15
  • legge-Art.

SENT. 272/05 II. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUANTITATIVI INDIVIDUALI - RICORSI DI RIESAME - FUNZIONE ATTRIBUITA ALLE REGIONI SECONDO MODALITÀ STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA MANCANZA DI COPERTURA FINANZIARIA PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE ALLE REGIONI - OMESSA INDICAZIONE DEL PARAMETRO E CARENZA DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998. Infatti la censura con cui la ricorrente lamenta la mancanza di copertura finanziaria per l'espletamento delle funzioni assegnate alle Regioni non indica alcun parametro costituzionale, né lo stesso è univocamente deducibile dal contenuto della censura, che risulta carente di qualunque autonoma motivazione. E anche a voler individuare tale parametro nell'art. 81 della Costituzione, la deduzione della sua violazione sarebbe ugualmente inammissibile trattandosi di parametro estraneo al riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 6
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 2, comma 8

SENT. 272/05 LL. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUANTITATIVI INDIVIDUALI - COMUNICAZIONE DELL’AIMA - RICORSI DI RIESAME - FUNZIONE ATTRIBUITA ALLE REGIONI SECONDO MODALITÀ STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DEL RUOLO E DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 5, 6, 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998. Infatti non è irragionevole la scelta del legislatore statale, a garanzia dell'interesse nazionale, di prevedere, con norme proporzionate allo scopo, termini brevi di definizione dei ricorsi amministrativi proposti dai produttori, in considerazione della necessità di definire in tempi rapidi i procedimenti pendenti al fine di dare celere attuazione agli obblighi imposti sul piano comunitario, né, nel caso di specie, sarebbe possibile stabilire quale altro termine potrebbe essere considerato congruo, senza invadere sfere riservate alla discrezionalità legislativa dello Stato. Ne consegue che immune da censure è la connessa previsione della responsabilità civile, penale e amministrativa degli autori del ritardo o dell'omissione, poiché tale previsione costituisce la conseguenza, sul piano sanzionatorio, della mancata osservanza di termini non irragionevoli imposti dal legislatore statale e rappresenta espressione di principî generali che la norma impugnata si limita soltanto ad enunciare formalmente. - Sui limiti posti alla Corte costituzionale nello stabilire un termine procedimentale alternativo a quello previsto dal legislatore, v. citata sentenza n. 459/1989.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 5
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 2, comma 6
  • decreto-legge-Art. 2, comma 8
  • decreto-legge-Art. 2, comma 9
  • decreto-legge-Art. 2, comma 10

SENT. 272/05 MM. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUANTITATIVI INDIVIDUALI - RICORSI DI RIESAME - INOSSERVANZA DEI TERMINI PERENTORI PER LA DECISIONE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DELLE POTESTÀ REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998. Non è infatti irragionevole la previsione di un potere sostitutivo conferito al Presidente del Consiglio dei ministri che agisce su proposta del Ministro per le politiche agricole e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Invero tale potere rinviene il proprio fondamento nell'esigenza di assicurare il rispetto di un termine da considerare congruo, nonché strettamente necessario a garantire l'interesse nazionale ad una celere definizione dei procedimenti in esame. - Sulla determinazione di un termine per la definizione dei procedimenti amministrativi, v. citate sentenze n. 324/1989, n. 177/1988, n. 182/1976.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 8
  • legge-Art.

SENT. 272/05 NN. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUANTITATIVI INDIVIDUALI - RICORSI DI RIESAME - FUNZIONE ATTRIBUITA ALLE REGIONI SECONDO MODALITÀ STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA SPECIALE AUTONOMIA DELLA REGIONE, CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione all’art. 97 Cost. e allo statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere a), e), p) e q), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998. Non si tratta infatti di competenze che spettavano all'AIMA e che poi sono state trasferite, come lamentato dalla ricorrente, senza il rispetto delle procedure concertative statutariamente imposte: le funzioni amministrative inerenti alla gestione dei ricorsi di riesame non competevano all'AIMA, ma sono state direttamente attribuite alle Regioni. In ogni caso, tale attribuzione non lede le prerogative delle Regioni a statuto speciale, in quanto l'art. 5 dello stesso decreto-legge n. 411 del 1997 sancisce che queste ultime «provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle Regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione».

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 6
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 2, comma 8

Parametri costituzionali

  • statuto regione Sicilia-Art. 14
  • statuto regione Sicilia-Art. 14
  • statuto regione Sicilia-Art. 14
  • statuto regione Sicilia-Art. 14
  • Costituzione-Art. 97

SENT. 272/05 OO. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUANTITATIVI INDIVIDUALI - RICORSI DI RIESAME - ATTIVITÀ CONSEGUENTI A CARICO DELL’AIMA E DELLE REGIONI - DEFINIZIONE DI ULTERIORI QUESTIONI DEMANDATA AL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DEL RUOLO E DELLE COMPETENZE REGIONALI, CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 14, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Ed invero in considerazione dell’esigenza di garantire un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale, deve ritenersi che le disposizioni in esame non determinino alcun 'vulnus' alle competenze regionali. L'AIMA, infatti, si limita a “recepire” le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, senza sovrapporre proprie autonome valutazioni a quelle regionali, effettuate «sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della Commissione di garanzia quote latte». E’ inoltre congruo il termine di trenta giorni per la segnalazione imposta dalla norma, considerata l'urgenza, ancora una volta prescritta per ragioni connesse ad una celere attuazione della normativa comunitaria, di definire in tempi rapidi i procedimenti di riesame. Per quanto attiene, invece, alla censura che ha investito il comma 14, va rilevato che la suddetta disposizione non comporta alcuna compromissione di prerogative regionali, attesa, da un lato, la natura “residuale” del precetto in essa contenuto, dall'altro, la garanzia del coinvolgimento delle Regioni attraverso la previsione della necessità che i decreti ministeriali siano adottati d'intesa con la Conferenza permanente.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 1, comma 14

SENT. 272/05 PP. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - OPERAZIONI DI COMPENSAZIONE - PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE CAUTELARE O NON DEFINITIVO - UTILIZZAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEI DATI DA PARTE DELL’AIMA - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DEDOTTA LIMITAZIONE DEGLI EFFETTI DI PRONUNCE GIURISDIZIONALI EMESSE A FAVORE DEI PRODUTTORI, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, COMPROMISSIONE DELLA POTESTÀ PROGRAMMATORIA DELLE REGIONI, IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

E’ inammissibile, in relazione agli artt. 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Infatti non vengono dedotti vizi di legittimità costituzionale che ridondino nella violazione delle proprie competenze costituzionalmente garantite, in quanto rimane indimostrato l'assunto secondo cui tale limitazione determinerebbe una diretta ed immediata compromissione della potestà programmatoria svolta dalle Regioni.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 11
  • legge-Art.

SENT. 272/05 QQ. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONI - DECISIONI AMMINISTRATIVE O GIURISDIZIONALI SUI RICORSI - NOTIFICAZIONE TARDIVA - EFFETTI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LIMITAZIONE DELL’EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E AMMINISTRATIVI, LESIONE DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DELLE POTESTÀ PROGRAMMATORIE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Infatti la ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, ritenendo che la norma in esame persegua la finalità di limitare l'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali e amministrativi emanati su ricorsi di associazioni di categoria. Invero, la disposizione in esame, stabilendo che tali provvedimenti non producono effetti nei confronti «dei produttori estranei ai procedimenti» nei quali tali provvedimenti sono stati emessi, intende escludere la possibilità che la pubblica amministrazione estenda gli effetti del giudicato o della decisione amministrativa anche ad altri eventuali soggetti non ricorrenti.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 13
  • legge-Art.

SENT. 272/05 RR. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - PROCEDIMENTI IN SANATORIA - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEI PRODUTTORI CHE NON HANNO PROPOSTO RICORSO DI RIESAME, ESCLUSI DALLA POSSIBILITÀ DI SANATORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

E’ inammissibile, in relazione agli artt. 3, 24, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999, in quanto dette disposizioni ignorerebbero la posizione dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame o che hanno proposto ricorsi irricevibili, con ciò escludendoli dalla possibilità di sanare eventuali pregresse irregolarità nelle dichiarazioni, così imponendo una limitazione irragionevole e discriminatoria al diritto di difesa. Infatti la questione si risolve nella assunta violazione di parametri costituzionali che non comportano alcuna incidenza sul sistema di riparto delle competenze tra Stato e Regione.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 17
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 1, comma 18

SENT. 272/05 SS. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - PROCEDIMENTI IN SANATORIA - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DELLE POTESTÀ PROGRAMMATORIE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 24, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999, in quanto dette disposizioni attribuirebbero all'AIMA la conduzione dei procedimenti di sanatoria, rispetto ai quali le Regioni avrebbero solo un ruolo istruttorio, con spoliazione delle loro competenze a livello sia di programmazione, che di controllo. Infatti è conforme a Costituzione l'attribuzione provvisoria all'AIMA di funzioni amministrative attinenti, nella specie, alla “conduzione” dei procedimenti di sanatoria che, tra l'altro, si inseriscono in un complesso 'iter' procedurale volto alla verifica degli accertamenti effettivi della produzione lattiera che il decreto-legge n. 411 del 1997 demanda al predetto ente statale.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 17
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 1, comma 18

SENT. 272/05 TT. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO E POTERI SOSTITUTIVI DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ATTRIBUZIONE AL SINGOLO MINISTRO ANZICHÉ AL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MANCATA PREVISIONE DI GARANZIE SOSTANZIALI E PROCEDIMENTALI PER L’ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 01, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 1997, aggiunto dalla legge di conversione n. 81 del 1997, il quale dispone che al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangano assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza delle Regioni e Province autonome. Infatti l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato – che si fonda su esigenze unitarie insuscettibili di frazionamento o di localizzazione territoriale – trova svolgimento attraverso atti collegiali del Governo, e cioè attraverso una deliberazione del Consiglio dei ministri. Tale requisito formale è richiesto in quanto la deliberazione del Consiglio dei ministri esprime «l'assunzione di responsabilità a livello dell'organo chiamato a delineare, sotto la direzione del Presidente del Consiglio, la “politica generale del Governo”, in ordine alla esigenza di indirizzare e coordinare l'attività delle Regioni in vista di interessi unitari individuati dalla legge della Repubblica». - Sul fondamento costituzionale della funzione di indirizzo e coordinamento, v. citate sentenze sentenze n. 18/1997, n. 242/1989, n. 177/1988. - Sui requisiti formali dello svolgimento della funzione di indirizzo e coordinamento, v. citate sentenze n. 314/2001 e n. 381/1996. - In ordine alla esigenza di indirizzare e coordinare l'attività delle Regioni in vista di interessi unitari individuati dalla legge della Repubblica», v. citata sentenza n. 408/1998.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. ART. 01, comma 2
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 272/05 UU. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - IMPORTI TRATTENUTI DAGLI ACQUIRENTI A TITOLO DI PRELIEVO SUPPLEMENTARE PER IL 1996-1997 - RIPRISTINO DELLA LIQUIDITÀ - IPOTESI DI ESCLUSIONE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISCRIMINAZIONE, LESIONE DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DELLE POTESTÀ PROGRAMMATORIE DELLE REGIONI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

E’ inammissibile, in relazione agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, essendo la stessa non supportata da alcuna specifica motivazione.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art.

SENT. 272/05 VV. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - IMPORTI TRATTENUTI DAGLI ACQUIRENTI A TITOLO DI PRELIEVO SUPPLEMENTARE PER IL 1996-1997 - RIPRISTINO DELLA LIQUIDITÀ - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISCRIMINAZIONE, LESIONE DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DELLE POTESTÀ PROGRAMMATORIE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998. Infatti la 'ratio' della norma, che ha previsto il c.d. “ripristino di liquidità”, limitando gli effetti della disposizione di cui al primo comma soltanto agli anni 1996-1997, è quella di assicurare la restituzione delle somme prelevate per l'anno in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, rinviando all'esito degli accertamenti della produzione lattiera la definizione dei procedimenti di dare e avere per gli anni 1995-1996. La scelta legislativa non è irragionevole garantendo un equo contemperamento degli interessi in gioco: in una situazione di incertezza derivante dalla esistenza di una procedura di accertamento in corso per gli anni 1995-1996 e 1996-1997, che potrebbe, in tesi, condurre a mantenere integralmente fermo il pagamento del prelievo supplementare già effettuato, ai produttori è “garantita” la restituzione delle somme riferite ad uno soltanto dei bienni presi in considerazione dalla legge.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 1
  • legge-Art.

SENT. 272/05 ZZ. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - IMPORTI TRATTENUTI DAGLI ACQUIRENTI A TITOLO DI PRELIEVO SUPPLEMENTARE PER IL 1995-1996 - INTERESSI LEGALI A FAVORE DEL PRODUTTORE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISCRIMINAZIONE, LESIONE DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DELLE POTESTÀ PROGRAMMATORIE DELLE REGIONI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

E’ inammissibile, in relazione agli artt. 3, 5, 77, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, non risultando la stessa supportata da alcuna specifica motivazione.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 3
  • legge-Art.

SENT. 272/05 AAA. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - IMPORTI TRATTENUTI DAGLI ACQUIRENTI A TITOLO DI PRELIEVO SUPPLEMENTARE PER IL 1997-1998 - RIPRISTINO DELLA LIQUIDITÀ - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISCRIMINAZIONE, LESIONE DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DELLE POTESTÀ PROGRAMMATORIE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998. Infatti rientra nella discrezionalità del legislatore statale limitare l'obbligo di restituzione in capo agli acquirenti dell'importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare limitatamente al periodo 1997-1998 e soltanto in riferimento ad una parte delle quote A e B. La scelta è il frutto di un equo contemperamento degli interessi in gioco, in attesa della definizione della compensazione nazionale.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 3
  • legge-Art.

SENT. 272/05 BBB. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - VALIDITÀ DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE DEL PRELIEVO PRESTATE PER I PRODUTTORI PER IL 1995-1996 - PROROGABILITÀ - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA IRRAZIONALITÀ DELLA NORMA, LESIONE DELLA POTESTÀ PROGRAMMATORIA DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998. Infatti la ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, atteso che la proroga fino al 31 maggio 1998 per la validità delle garanzie fideiussorie del prelievo non è automatica, bensì è subordinata alla presentazione di una «richiesta» da parte del produttore: il contenuto precettivo della disposizione impugnata non potrebbe, pertanto, incidere sui calcoli economici dei produttori stessi e dunque sulla potestà programmatoria delle Regioni.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 4
  • legge-Art.

SENT. 272/05 CCC. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - AFFITTO E VENDITA DI QUOTE SENZA TRASFERIMENTO DI AZIENDA - TERMINI ED EFFICACIA PER IL PERIODO 1996-1997 - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA EFFICACIA RETROATTIVA DELLA NORMA, LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE, DELLE COMPETENZE REGIONALI, DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 20, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999, il quale prevede che, con effetto dal periodo 1996-1997, il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda sia fissato al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997 e che per il periodo 1996-1997 tali atti abbiano effetto su concorde volontà delle parti, comunicata all'AIMA. Innanzitutto, la competenza relativa all'affitto e all'acquisto di quote latte appartiene allo Stato, investendo direttamente o indirettamente istituti di diritto privato. Spetta, inoltre, allo Stato stabilire l'incidenza temporale della disposizione in esame, in quanto essa si risolve nella valutazione della efficacia o inefficacia, sotto il profilo civilistico, dei contratti già conclusi. Né può ritenersi che la norma si ponga “in contrasto” con quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 398 del 1998, in quanto la norma oggetto del presente scrutinio di costituzionalità, si inserisce in un contesto normativo parzialmente mutato, in cui gran parte delle funzioni relative agli adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero caseario sono state affidate, ancorché in via transitoria, all'AIMA. A ciò si aggiunga che tale norma fa comunque salvi gli accertamenti della produzione lattiera già eseguiti ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997. Deve, pertanto, escludersi la necessità di un coinvolgimento delle Regioni, dovendosi ritenere legittima la previsione 'ex novo' del termine del 31 dicembre indicato dal legislatore nazionale nell'esercizio non irragionevole della propria discrezionalità. - Sulla regolamentazione delle quote latte che deve essere uniforme sull'intero territorio nazionale, dovendosi escludere che possa essere adottata in ambito regionale, v. citata sentenza n. 398/1998, in particolare il punto 16 del 'Considerato in diritto'.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 20
  • legge-Art.