Pronuncia 310/2013

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 21, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza dell'8 maggio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza del 15 giugno 2012, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con due ordinanze del 24 agosto 2012, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con ordinanza del 6 agosto 2012, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con ordinanze dell'8 novembre e del 20 dicembre 2012, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con ordinanze del 27 febbraio e del 13 marzo 2013 e dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con ordinanza del 25 marzo 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 179, 197, 259, 277 e 294 del registro ordinanze 2012 ed ai nn. 3, 16, 83, 123 e 148 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37, 39, 46 e 49, prima serie speciale, dell'anno 2012 e nn. 2, 5, 7, 18, 23 e 26, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti gli atti di costituzione di C.G. ed altri, di M.D. ed altro, di S.S. ed altri, di B.E.M. ed altri, di B.N. ed altri, di C.E. ed altri, di C.E. ed altri, di C.F. ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2013 e nella camera di consiglio del 6 novembre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; uditi gli avvocati Chiara Reggio D'Aci per M.D. ed altro, per S.S. ed altri e per C.E. ed altri, Alberto Romano per B.E.M. ed altri, Vittorio Angiolini per B.N. ed altri, Giuliano Gruner per C.E. ed altri, Massimo Vernola per C.F. ed altri e l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36 e 53 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del medesimo d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del medesimo d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 Cost., dai Tribunali amministrativi regionali per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, per la Lombardia e per il Piemonte, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, dai Tribunali amministrativi regionali per l'Umbria e per la Puglia, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giancarlo Coraggio

Data deposito: Tue Dec 17 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SILVESTRI

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Massime

Università - Personale cosiddetto non contrattualizzato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra cui i docenti universitari - Blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio, e di ogni effetto economico delle progressioni in carriera comunque denominate - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Censura riferita a disposizione già dichiarata incostituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost., sia per difetto di motivazione sulla rilevanza, dal momento che la controversia verte sull'applicazione dell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, e dunque il rimettente non deve fare applicazione dell'art. 9, comma 2, sia in quanto, con la sentenza n. 223 del 2012, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale disposizione.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 9
  • legge-Art.

Università - Personale cosiddetto non contrattualizzato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra cui i docenti universitari - Blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio, e di ogni effetto economico delle progressioni in carriera comunque denominate - Motivazioni riferite a disposizioni di cui il rimettente non deve fare applicazione - Difetto di motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36 e 53 Cost., per difetto di motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, atteso che le argomentazioni poste a base delle censure, anche in ragione dell'espresso richiamo a precedente ordinanza di rimessione, decisa con la sentenza n. 223 del 2012, sono relative ai commi 2 e 22 del citato art. 9, di cui il remittente non è chiamato a fare applicazione.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 9, comma 21
  • legge-Art.

Università - Personale cosiddetto non contrattualizzato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra cui i docenti universitari - Blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio, e di ogni effetto economico delle progressioni in carriera comunque denominate - Asserite irragionevolezza dell'azione legislativa, disparità di trattamento, lesione dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, violazione del principio di proporzionalità della retribuzione, lesione del principio di promozione della ricerca scientifica e del valore dell'insegnamento - Insussistenza - Sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza - Insussistenza della natura tributaria delle norme impugnate - Inconferenza dei parametri relativi alla libertà di insegnamento - Inidoneità del personale di magistratura a fungere da tertium comparationis - Sussistenza delle condizioni di legittimità dei meccanismi di risparmio della spesa pubblica - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 - riguardante il blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio, e di ogni effetto economico delle progressioni in carriera comunque denominate per il personale non contrattualizzato dell'Università -, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 Cost. La questione sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., per asserita mancanza dei presupposti di «necessità» e di «urgenza», non è fondata dato che l'esigenza del contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - anche se non senza limiti - appare coerente con le finalità di contenimento della spesa pubblica, poiché la protrazione nel tempo delle misure previste non contraddice la sussistenza della necessità ed urgenza, attese le esigenze di programmazione pluriennale delle politiche di bilancio. In riferimento agli artt. 3, 97, 36 e 53 Cost., le questioni non sono fondate poiché alle disposizioni censurate non può riconoscersi natura tributaria, atteso che non danno luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinata a reperire risorse per l'erario, sicché non possono trovare ingresso le censure relative al mancato rispetto dei principi di progressività e di capacità contributiva. In riferimento agli artt. 9, 33, 34 e 97 Cost., le questioni non sono fondate in quanto detti parametri non sono conferenti al trattamento economico dei docenti universitari, posto che l'autonomia garantita dall'art. 33 Cost. non attiene allo stato giuridico dei professori universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare. In relazione agli artt. 2, 3, 36 e 97 Cost. nonché al principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, con riguardo al blocco sia dell'adeguamento, che delle classi e degli scatti, la non fondatezza discende dalla non estensibilità ai docenti universitari della pronuncia di cui alla sentenza n. 223 del 2012, riguardante il personale di magistratura, in considerazione della specificità di detto personale, specificità non sussistenti nella fattispecie in esame. Quanto al parametro della ragionevolezza, i sacrifici imposti dalle misure censurate (che prevedono il predetto blocco per la durata di tre anni, con l'espressa esclusione di successivi recuperi) hanno carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato e corrispondono ad esigenze di contenimento della spesa pubblica; né le disposizioni de quibus modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco; tanto più che le misure di contenimento sono coerenti con i parametri costituzionali posti a salvaguardia dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo che esige una proiezione che vada oltre il ciclo di bilancio annuale (artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost.), mirando, in una prospettiva pluriennale della situazione di crisi economica, a realizzare un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica. Circa la lamentata non ragionevolezza, per disparità di trattamento tra il regime pubblico e quello privato, delle disposizioni impugnate poiché non incidono su coloro che non dichiarano le proprie disponibilità economiche all'amministrazione finanziaria, occorre rilevare che, in merito, il legislatore non potrebbe che operare su altri piani, precipuamente fiscali, con meccanismi quindi non comparabili con le misure in questione, senza considerare che le profonde diversità di stato giuridico (es. minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico tra il trattamento del lavoro pubblico rispetto a quello privato escludono ogni possibilità di comparazione. Quanto alla asserita lesione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, il legislatore può anche emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, sempre che tali disposizioni «non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto», situazione che nella specie non può dirsi sussistente. Circa la prospettata, connessa lesione dell'art. 36 Cost., si deve rilevare, come, allo scopo di verificare la legittimità delle norme in tema di trattamento economico dei dipendenti, occorra far riferimento, non già alle singole componenti di quel trattamento, ma alla retribuzione nel suo complesso, dovendosi avere riguardo - in sede di giudizio di non conformità della retribuzione ai requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza - al principio di onnicomprensività della retribuzione medesima; pertanto tale parametro, ex se ed in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., non risulta violato, non incidendo le disposizioni in esame sulla struttura della retribuzione dei docenti universitari nel suo complesso, né emergendo una situazione che leda le tutele socio-assistenziali degli interessati e dunque l'art. 2 Cost. Quanto alla ritenuta irragionevolezza per le ricadute delle norme impugnate sulla riforma introdotta dalla legge n. 240 del 2010 (sull'incentivazione della qualità e dell'efficienza del sistema universitario), va affermato che il buon andamento dell'amministrazione universitaria, anche in riferimento all'art. 9 Cost., non è connesso al solo sistema di avanzamento in carriera dei docenti e ricercatori universitari, come delineato dagli artt. 6 ed 8 della legge n. 240 del 2010, e pertanto non risulta compromesso. Quanto infine ai differenti effetti del blocco in ragione della diversa anzianità di servizio maturata, il sacrificio imposto al personale docente, se pure particolarmente gravoso per quello più giovane, appare, in quanto temporaneo, congruente con la necessità di risparmi consistenti ed immediati. - In tema di elementi indefettibili della fattispecie tributaria, cfr. la citata sentenza n. 223/2012. - In tema di interpretazione degli artt. 33 e 34 Cost., cfr. le citate sentenze nn. 383/1998 e 22/1996. - In tema di blocco di adeguamento stipendiale, nonché delle classi e degli scatti, v. le citate sentenze nn. 223/2012 e 245/1997. - In tema di blocco dell'adeguamento stipendiale e della progressione economica per classi e scatti, v. le citate sentenze nn. 223/2012, 189/2012, 245/1997 e 299/1999. - In tema di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, cfr. le citate sentenze nn. 166/2012, 302/2010, 236/2009 e 206/2009. - In tema di art. 36 Cost., v. le citate sentenze nn. 120/2012 e 287/2006.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 9, comma 21
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 9, comma 21
  • decreto-legge-Art. 9, comma 21