Pronuncia 5/2018
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5; 3; 4; 5 e 7, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) e degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del medesimo decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, promossi dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 24-28 luglio e il 14-15 settembre 2017, depositati in cancelleria il 25 luglio e il 21 settembre 2017 e iscritti ai nn. 51 e 75 del registro ricorsi 2017. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell'associazione «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete», nonché di L. P.; della «Associazione per Malati emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), unitamente (quanto al giudizio iscritto al r.r. n. 75 del 2017) a L. B. e C. C., in qualità di genitori del minore L. C.; delle associazioni CODACONS e «Articolo 32 - Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA) (quanto al giudizio iscritto al r.r. n. 51 del 2017); del «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV) (quanto al giudizio iscritto al r.r. n. 75 del 2017); udito nella udienza pubblica del 21 novembre 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia; uditi gli avvocati Marco Della Luna per l'Aggregazione Veneta e L. P., Marcello Stanca per AMEV, L. B. e C. C., Tiziana Sorriento per CODACONS e AIDMA, Vanni Domenico Oddino per CONDAV, Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto e gli avvocati dello Stato Enrico De Giovanni e Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili gli interventi di «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete» e L. P., di «Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), nonché di CODACONS e «Articolo 32 - Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA) nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con il ricorso n. 51 del 2017 indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibili gli interventi di «Aggregazione Veneta» e L. P., del «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV), di AMEV, L. B. e C. C., in qualità di genitori del minore L. C., nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con il ricorso n. 75 del 2017 indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6-ter, del decreto-legge n. 73 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 31, 32, 34, 77, secondo comma, 81, terzo comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso n. 75 del 2017 indicato in epigrafe; 4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, lettere g e h, 4 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 32, 34, 77, secondo comma, 81, terzo comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso n. 51 del 2017 indicato in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.l. n. 73 del 2017 e degli artt. 1, commi 1, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe; 6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 118 Cost., dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe; 7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 5 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso n. 75 del 2017 indicato in epigrafe; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe; 9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 31, 32, 34 e 97 Cost., dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe; 10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe; 11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 119, primo e quarto comma, Cost., dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe; 12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato:ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2017ORDINANZARitenuto che la Regione Veneto ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale (r.r. n. 51 del 2017) avverso il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), per intero e con riguardo agli art. 1, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 7;che in questo giudizio hanno depositato atti di intervento l'associazione «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingue venete», nonché L. P. (in qualità di genitore di un minore non vaccinato) in data 2 agosto 2017; la «Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), in data 29 agosto 2017; e le associazioni CODACONS e «Articolo 32 - Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA), in data 29 agosto 2017;che la Regione Veneto ha altresì promosso un giudizio di legittimità costituzionale (r.r. n. 75 del 2017) avverso il d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sia nella sua interezza, sia con riguardo all'art. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter, e agli artt. 3, 3-bis, 4, 5, 5-quater e 7;che in questo secondo giudizio hanno depositato atti di intervento la già citata associazione «Aggregazione Veneta», nonché L. P., in data 2 ottobre 2017; il «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV), in data 17 ottobre 2017; la già citata associazione AMEV, unitamente a L. B. e C. C. (in qualità di genitori di un minore non vaccinato e per questo escluso dai servizi educativi per l'infanzia del Comune di Pistoia), in data 17 ottobre 2017;che le parti private hanno chiesto l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto e, in alcuni casi, anche delle istanze di sospensione e hanno altresì depositato memorie;che l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità di interventi siffatti nel presente giudizio, mentre la Regione Veneto ha argomentato a favore della loro ammissibilità.Considerato che il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (sentenze n. 242, n. 110 e n. 63 del 2016; sentenza n. 118 del 2015);che non valgono in senso contrario i precedenti citati da alcune delle difese delle parti, i quali si riferiscono (ordinanze n. 49, n. 48, n. 47, n. 46 e n. 45 del 2005) a giudizi sull'ammissibilità di referendum abrogativi, oppure (sentenze n. 172 del 2006, n. 345 del 2005, n. 25 del 2000, n. 171 del 1996, n. 456 del 1993 e n. 314 del 1992; ordinanze n. 250 del 2007, n. 389 e n. 50 del 2004) a giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, o ancora (ordinanza n. 76 del 2001) a conflitti di attribuzione tra poteri e, pertanto, non sono pertinenti nel caso odierno (da ultimo, ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 228 del 2016).per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALE1) dichiara inammissibili gli interventi di «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingue venete» e L. P., di «Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), nonché di CODACONS e «Articolo 32 - Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA) nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con l'indicato ricorso r.r. n. 51 del 2017;2) dichiara inammissibili gli interventi di «Aggregazione Veneta» e L. P., del «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV), di AMEV, L. B e C. C. nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con l'indicato ricorso r.r. n. 75 del 2017.F.to: Paolo Grossi, Presidente
Relatore: Marta Cartabia
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Difetto di legittimazione dell'interveniente - Inammissibilità dell'intervento.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- decreto-legge-Art. 4
- decreto-legge-Art. 5
- legge-Art.
Thema decidendum - Riunione di giudizi in via principale - Possibilità.
Sanità pubblica - Vaccinazioni contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Obbligatorietà - Compiti della commissione per il monitoraggio relativo alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - Ricorso della Regione Veneto - Assenza di argomentazione - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1, comma 6
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezioni preliminari.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- decreto-legge-Art. 1, comma 2
- decreto-legge-Art. 1, comma 3
- decreto-legge-Art. 1, comma 4
- decreto-legge-Art. 1, comma 5
- decreto-legge-Art. 3
- decreto-legge-Art. 4
- decreto-legge-Art. 5
- decreto-legge-Art. 7
- decreto-legge-Art.
- legge-Art.
Sanità pubblica - Vaccinazioni contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Obbligatorietà - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Sopravvenute modifiche, in sede di conversione, del d.l. impugnato - Ius superveniens satisfattivo e mancata applicazione medio tempore della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- decreto-legge-Art. 1, comma 4
- decreto-legge-Art. 1, comma 5
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art.
Thema decidendum - Impugnazione di disposizioni di d.l. in parte modificate dalla legge di conversione, senza incidenza sul contenuto precettivo delle stesse - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Norme citate
- decreto-legge-Art.
- legge-Art.
Sanità pubblica - Vaccinazioni contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Obbligatorietà - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di inadempimento - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art.
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- decreto-legge-Art. 1, comma 2
- decreto-legge-Art. 1, comma 3
- decreto-legge-Art. 1, comma 4
- decreto-legge-Art. 1, comma 6
- decreto-legge-Art. 3
- decreto-legge-Art. 3 BIS
- decreto-legge-Art. 4
- decreto-legge-Art. 5
- decreto-legge-Art. 5 QUATER
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 7
Parametri costituzionali
Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi Educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione dell'autonomia legislativa e amministrativa regionale - Motivazione carente e generica - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- decreto-legge-Art. 1, comma 2
- decreto-legge-Art. 1, comma 3
- decreto-legge-Art. 1, comma 4
- decreto-legge-Art. 1, comma 6
- decreto-legge-Art. 3
- decreto-legge-Art. 3 BIS
- decreto-legge-Art. 4
- decreto-legge-Art. 5
- decreto-legge-Art. 5 QUATER
- decreto-legge-Art. 7
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione dell'autonomia legislativa e ammnistrativa regionale - Insussistenza - Prevalenza delle materie "tutela della salute" e "norme generali sull'istruzione" - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- decreto-legge-Art. 1, comma 2
- decreto-legge-Art. 1, comma 3
- decreto-legge-Art. 1, comma 4
- decreto-legge-Art. 1, comma 6
- decreto-legge-Art. 3
- decreto-legge-Art. 3 BIS
- decreto-legge-Art. 4
- decreto-legge-Art. 5
- decreto-legge-Art. 5 QUATER
- decreto-legge-Art. 7
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione del buon andamento dell'amministrazione regionale, della capacità di erogare servizi sanitari ed educativi, nonché di governare la programmazione scolastica - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- decreto-legge-Art. 1, comma 2
- decreto-legge-Art. 1, comma 3
- decreto-legge-Art. 1, comma 4
- decreto-legge-Art. 1, comma 6
- decreto-legge-Art. 3
- decreto-legge-Art. 3 BIS
- decreto-legge-Art. 4
- decreto-legge-Art. 5
- decreto-legge-Art. 5 QUATER
- decreto-legge-Art. 7
- legge-Art.