Pronuncia 175/1971
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 596 del codice penale, 152, 591 e 592 del codice di procedura penale, nonché della legge di delegazione 21 maggio 1970, n. 282, e del relativo d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (concessione di amnistia e di indulto), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 26 maggio 1970 dal pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Ferrati Aldo ed altro, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970; 2) ordinanza emessa il 27 maggio 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Buttafava Vittorio ed altri, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970; 3) ordinanze emesse il 29 luglio 1970 dal pretore di Padova e il 26 giugno 1970 dal tribunale di Milano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Mengato Paolo e di Bizzi Ives ed altro, iscritte ai nn. 254 e 271 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970; 4) ordinanze emesse il 25 giugno 1970 dal tribunale di Milano e il 27 maggio 1970 dal pretore di Civitanova Marche nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Zanetti Gualtiero e di Perticara' Vincenzo, iscritte ai nn. 282 e 286 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970; 5) ordinanza emessa il 23 luglio 1970 dal pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Lombardi Enzo, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970; 6) ordinanze emesse il 16 giugno 1970 dal pretore di Roma e il 30 luglio 1970 dal pretore di Modena nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Cavicchioli Luigi e di Conte Salvatore, iscritte ai nn. 337 e 342 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1970; 7) ordinanza emessa il 15 ottobre 1970 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Parco Ada e Saracco Cesare, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970; 8) ordinanze emesse il 3 ottobre 1970 dal tribunale di Velletri e il 1 giugno 1970 dal tribunale di Milano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Atzeni Antonio, di Allegri Renzo ed altro e di Caviglione Giacomo, iscritte ai nn. 360, 362 e 363 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 30 dicembre 1970; 9) ordinanza emessa il 25 giugno 1970 dal pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Mosso Anna, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971; 10) ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Guidoni Giovanni ed altri, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971; 11) ordinanza emessa il 27 giugno 1970 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Sette Nicola, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971; 12) ordinanza emessa il 29 ottobre 1970 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Malucelli Dario, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Greco Elena, Ergas Moris, Parco Ada, Saracco Cesare, Mancini Giacomo - parte civile nel procedimento penale a carico di Buttafava Vittorio ed altri - e società Pezziol - parte civile nel procedimento penale a carico di Mosso Anna; udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati; uditi gli avvocati Giuliano Vassalli e Renzo Provinciali, per Greco Elena, l'avv. Augusto Addamiano, per Moris Ergas, l'avv. Luigi De Luca, per la società Pezziol, ed i sostituti avvocati generali dello Stato Franco Casamassima e Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, primo comma, del codice penale, nonché degli artt. 1, 2 e 5 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e degli artt. 1, 2 e 5 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia; b) dichiara non fondate, ai sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 152, 591 e 592 del codice di procedura penale, sollevate, con le ordinanze 25 giugno 1970 del tribunale di Milano, 29 luglio 1970 del pretore di Padova, 16 giugno e 29 ottobre 1970 del pretore di Roma e 30 ottobre 1970 del pretore di Pietrasanta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; c) dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, con l'ordinanza 15 ottobre 1970 del pretore di Napoli, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione; d) dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 596, primo comma, del codice penale, e 5, lett. d, della legge 21 maggio 1970, n. 282, sollevata, con quattro ordinanze del tribunale di Milano in data 27 maggio, 1 e 26 giugno 1970, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 21, primo comma, della Costituzione; e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge n. 282 del 1970, ed 1 e 5 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, sollevata, con le ordinanze 26 maggio 1970 del pretore di Chieri, 30 luglio 1970 del pretore di Modena e 3 ottobre 1970 del tribunale di Velletri, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27, 35, 39, 42 e 79 della Costituzione; f) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 21 maggio 1970, n. 282, sollevata con ordinanza 23 luglio 1970 del pretore di Pietrasanta, in riferimento all'art. 79, secondo comma, della Costituzione; g) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, sollevata con le ordinanze 25 giugno 1970 del pretore di Chieri e 27 giugno 1970 del pretore di Torino, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Relatore: Costantino Mortati
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: BRANCA
Massime
SENT. 175/71 A. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GERARCHIA TRA LE SUE NORME - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 79 (CONCESSIONE DI AMNISTIA E INDULTO) IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - LIMITI CONSEGUENTI PER LA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - SINDACATO DA PARTE DELLA CORTE - ESCLUSIONE - AUSPICIO DI UN PIU' CAUTO E MENO FREQUENTE ESERCIZIO DELLA POTESTA' EX ART. 79. AMNISTIA E INDULTO - LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 1, E D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 1 - NON VIOLANO GLI ARTT. 1, 3, 4, 35, 39 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ART. 1 DEL DECRETO - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 27 E 79 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 5
- legge-Art. 1
SENT. 175/71 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONCESSIONE DI AMNISTIA - D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, PENULTIMO COMMA - ESCLUSIONE DEL REATO PER CUI SI PROCEDE - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI ALTRO REATO PIU' GRAVEMENTE SANZIONATO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA'. (COSTITUZIONE, ART. 3, PRIMO COMMA).
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 5
Parametri costituzionali
SENT. 175/71 C. AMNISTIA E INDULTO - REATI AMMESSI O ESCLUSI DALLA CONCESSIONE - SCELTA DEL CRITERIO DI DISCRIMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ENTITA' DELLA PENA EDITTALE - NON NECESSARIETA' - D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, PENULTIMO COMMA - AMNISTIA PER IL REATO DI TRUFFA E SUA ESCLUSIONE PER IL REATO MENO GRAVE DI FRODE IN COMMERCIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 5
Parametri costituzionali
SENT. 175/71 D. AMNISTIA E INDULTO - INAPPLICABILITA' AI REATI COMMESSI SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI DELEGAZIONE - COSTITUZIONE, ART. 79, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - FATTISPECIE - LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 11, E D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 11 - TERMINE FINALE DI APPLICABILITA' DELL'AMNISTIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice penale-Art. 151
- legge-Art. 11
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 11
Parametri costituzionali
SENT. 175/71 E. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 152 CPV. - SUSSISTENZA DI CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO E DI PROVE LE QUALI RENDONO EVIDENTE CHE IL FATTO NON E' PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI MERITO - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA CORTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 152
Parametri costituzionali
SENT. 175/71 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AMNISTIA - PROVA DELLA VERITA' DEL FATTO DIFFAMATORIO E APPLICABILITA' DELL'AMNISTIA AI REATI DI DIFFAMAZIONE - COD. PEN., ART. 596, E D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 21 DELLA COSTITUZIONE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA'.
Norme citate
- codice penale-Art. 596
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 5
Parametri costituzionali
SENT. 175/71 G. REATI E PENE - DIFFAMAZIONE - COD. PEN., ART. 596, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE DELLA PROVA LIBERATORIA - INAPPLICABILITA' QUANDO IL COLPEVOLE PUO' INVOCARE L'ESIMENTE DI CUI ALL'ART. 51 DELLO STESSO CODICE (ESERCIZIO DI UN DIRITTO) - FATTISPECIE - DIRITTO DI CRONACA GIORNALISTICA E SUOI LIMITI - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA CORTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 5, LETT. D - NON VIOLA L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice penale-Art. 596, comma 1
- legge-Art. 5 LETT.D)
- codice penale-Art. 51
Parametri costituzionali
SENT. 175/71 H. DIRITTO DI DIFESA - CONTENUTO - COMPRENDE LA PRETESA DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA COMPLETA INNOCENZA - PREMINENZA RISPETTO ALLA PRETESA STRUMENTALE AL GIUSTO PROCEDIMENTO - AMNISTIA - ESTINGUE IL REATO MA COMPROMETTE L'INTERESSE AD OTTENERE UNA SENTENZA DI MERITO - COD. PEN., ART. 151, PRIMO COMMA; LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ARTT. 1, 2 E 5; D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ARTT. 1, 2 E 5 - ESCLUDONO LA RINUNCIA ALL'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Norme citate
- legge-Art. 2
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1
- legge-Art. 1
- codice penale-Art. 151, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 2
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 5
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
SENT. 175/71 I. DIRITTO DI DIFESA - INTERESSE DELL'IMPUTATO AD OTTENERE UNA SENTENZA DI MERITO IN LUOGO DI UNA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE PER AMNISTIA - RINUNZIA ALL'AMNISTIA - DIVERSITA' DELLA SITUAZIONE PROCESSUALE AL MOMENTO DELLA SOPRAVVENIENZA DEL PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA - IRRILEVANZA - COD. PROC. PEN., ARTT. 152, 591 E 592 - INTERPRETAZIONE ALLA LUCE DELLA RICONOSCIUTA FACOLTA' DI RINUNZIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 592
- codice di procedura penale 1930-Art. 152
- codice di procedura penale 1930-Art. 591