Pronuncia 175/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 596 del codice penale, 152, 591 e 592 del codice di procedura penale, nonché della legge di delegazione 21 maggio 1970, n. 282, e del relativo d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (concessione di amnistia e di indulto), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 26 maggio 1970 dal pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Ferrati Aldo ed altro, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970; 2) ordinanza emessa il 27 maggio 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Buttafava Vittorio ed altri, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970; 3) ordinanze emesse il 29 luglio 1970 dal pretore di Padova e il 26 giugno 1970 dal tribunale di Milano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Mengato Paolo e di Bizzi Ives ed altro, iscritte ai nn. 254 e 271 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970; 4) ordinanze emesse il 25 giugno 1970 dal tribunale di Milano e il 27 maggio 1970 dal pretore di Civitanova Marche nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Zanetti Gualtiero e di Perticara' Vincenzo, iscritte ai nn. 282 e 286 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970; 5) ordinanza emessa il 23 luglio 1970 dal pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Lombardi Enzo, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970; 6) ordinanze emesse il 16 giugno 1970 dal pretore di Roma e il 30 luglio 1970 dal pretore di Modena nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Cavicchioli Luigi e di Conte Salvatore, iscritte ai nn. 337 e 342 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1970; 7) ordinanza emessa il 15 ottobre 1970 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Parco Ada e Saracco Cesare, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970; 8) ordinanze emesse il 3 ottobre 1970 dal tribunale di Velletri e il 1 giugno 1970 dal tribunale di Milano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Atzeni Antonio, di Allegri Renzo ed altro e di Caviglione Giacomo, iscritte ai nn. 360, 362 e 363 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 30 dicembre 1970; 9) ordinanza emessa il 25 giugno 1970 dal pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Mosso Anna, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971; 10) ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Guidoni Giovanni ed altri, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971; 11) ordinanza emessa il 27 giugno 1970 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Sette Nicola, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971; 12) ordinanza emessa il 29 ottobre 1970 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Malucelli Dario, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Greco Elena, Ergas Moris, Parco Ada, Saracco Cesare, Mancini Giacomo - parte civile nel procedimento penale a carico di Buttafava Vittorio ed altri - e società Pezziol - parte civile nel procedimento penale a carico di Mosso Anna; udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati; uditi gli avvocati Giuliano Vassalli e Renzo Provinciali, per Greco Elena, l'avv. Augusto Addamiano, per Moris Ergas, l'avv. Luigi De Luca, per la società Pezziol, ed i sostituti avvocati generali dello Stato Franco Casamassima e Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, primo comma, del codice penale, nonché degli artt. 1, 2 e 5 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e degli artt. 1, 2 e 5 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia; b) dichiara non fondate, ai sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 152, 591 e 592 del codice di procedura penale, sollevate, con le ordinanze 25 giugno 1970 del tribunale di Milano, 29 luglio 1970 del pretore di Padova, 16 giugno e 29 ottobre 1970 del pretore di Roma e 30 ottobre 1970 del pretore di Pietrasanta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; c) dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, con l'ordinanza 15 ottobre 1970 del pretore di Napoli, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione; d) dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 596, primo comma, del codice penale, e 5, lett. d, della legge 21 maggio 1970, n. 282, sollevata, con quattro ordinanze del tribunale di Milano in data 27 maggio, 1 e 26 giugno 1970, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 21, primo comma, della Costituzione; e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge n. 282 del 1970, ed 1 e 5 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, sollevata, con le ordinanze 26 maggio 1970 del pretore di Chieri, 30 luglio 1970 del pretore di Modena e 3 ottobre 1970 del tribunale di Velletri, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27, 35, 39, 42 e 79 della Costituzione; f) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 21 maggio 1970, n. 282, sollevata con ordinanza 23 luglio 1970 del pretore di Pietrasanta, in riferimento all'art. 79, secondo comma, della Costituzione; g) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, sollevata con le ordinanze 25 giugno 1970 del pretore di Chieri e 27 giugno 1970 del pretore di Torino, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 175/71 A. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GERARCHIA TRA LE SUE NORME - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 79 (CONCESSIONE DI AMNISTIA E INDULTO) IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - LIMITI CONSEGUENTI PER LA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - SINDACATO DA PARTE DELLA CORTE - ESCLUSIONE - AUSPICIO DI UN PIU' CAUTO E MENO FREQUENTE ESERCIZIO DELLA POTESTA' EX ART. 79. AMNISTIA E INDULTO - LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 1, E D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 1 - NON VIOLANO GLI ARTT. 1, 3, 4, 35, 39 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ART. 1 DEL DECRETO - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 27 E 79 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Poiche' anche tra le norme contenute nella Costituzione (come in ogni corpo di disposizioni concordate in sistema) sussiste una gerarchia, e' prospettabile l'esigenza di interpretare l'art. 79 della Costituzione, che prevede il potere di concessione dell'amnistia e dell'indulto, in modo tale da renderlo compatibile con il supremo principio di eguaglianza e l'armonizzazione dei due precetti si otterrebbe quando all'amnistia si facesse luogo solo in confronto a reati commessi in situazioni eccezionali e limitate nel tempo, ed essa sopravvenisse dopo la loro cessazione (poiche', in tali ipotesi, verrebbe a porsi in contrasto con il detto principio la persecuzione penale di fatti che ormai la coscienza comune ritiene non piu' sanzionabili), mentre al contrario tale contrasto presenterebbero le amnistie c.d. "celebratrici" relative a situazioni sempre aperte nel tempo (rispetto alle quali il trattamento differenziato, derivante dal solo fatto che siano stati compiuti prima o dopo un certo termine, appare del tutto arbitrario ed altresi' lesivo dell'altro principio costituzionale che attribuisce alla pena una funzione rieducativa della personalita' del colpevole). Tuttavia, un'indagine volta a sindacare l'ampiezza dell'uso fatto dal Parlamento della sua discrezionalita' in materia eccederebbe i limiti entro cui deve rimanere racchiuso il sindacato della mera legittimita' della legge assegnato alla competenza della Corte costituzionale, il quale non potrebbe in tal caso effettuarsi se non con il ricorso ad accertamenti assai piu' penetranti di quelli consentiti, da riferire, sia all'entita' dei reati considerati degni di oblio, sia alle valutazioni di opportunita' in ordine alla situazione politica ritenuta tale da consigliare il ricorso all'amnistia, nonche' all'individuazione del momento da cui debba farsi validamente decorrere. Di conseguenza, pur formulando voti per un piu' cauto e meno frequente esercizio della potesta' conferita dall'art. 79 della Costituzione, devono dichiararsi infondate, sia la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, che prevede la amnistia "generale", in riferimento agli artt. 3, 27 e 39 della Costituzione, sia la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 21 maggio 1970, n. 282, dell'art. 1 del decreto presidenziale, che prevedono l'amnistia "sindacale", in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 39 e 42 della Costituzione. Cfr.: 171/1963.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 5
  • legge-Art. 1

SENT. 175/71 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONCESSIONE DI AMNISTIA - D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, PENULTIMO COMMA - ESCLUSIONE DEL REATO PER CUI SI PROCEDE - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI ALTRO REATO PIU' GRAVEMENTE SANZIONATO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA'. (COSTITUZIONE, ART. 3, PRIMO COMMA).

E' ammissibile, sotto il profilo della rilevanza rispetto al giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale di una norma contenuta in un decreto presidenziale di amnistia la quale escluda dall'ambito di operativita' del provvedimento il reato per cui si procede e che sia proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione in base al confronto con il trattamento usato nei confronti di altro reato piu' gravemente sanzionato (questione concernente l'art. 5, penultimo comma, D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, che esclude dall'amnistia il reato di frode in commercio ma non quello di truffa, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 5

Parametri costituzionali

SENT. 175/71 C. AMNISTIA E INDULTO - REATI AMMESSI O ESCLUSI DALLA CONCESSIONE - SCELTA DEL CRITERIO DI DISCRIMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ENTITA' DELLA PENA EDITTALE - NON NECESSARIETA' - D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, PENULTIMO COMMA - AMNISTIA PER IL REATO DI TRUFFA E SUA ESCLUSIONE PER IL REATO MENO GRAVE DI FRODE IN COMMERCIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e non, non e' necessariamente legata all'entita' della pena edittale prevista rispettivamente per gli uni e per gli altri, ma puo' farsi discendere da considerazioni di diverso ordine, come ad esempio la maggior diffusione di alcuni in un certo momento ed il conseguente maggior allarme sociale, tale da sconsigliare per essi l'adozione di un atto di clemenza (una irrazionalita' potrebbe, se mai, prospettarsi, sotto il rispetto messo in rilievo, quando la differente disciplina riguardasse reati lesivi dello stesso bene voluto proteggere, cio' che non si verifica nella specie). Di conseguenza, deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, del decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui consentono l'amnistia per il reato di truffa e l'escludono invece per quello meno grave di frode in commercio (quando non ricorra l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, codice penale), in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 5

Parametri costituzionali

SENT. 175/71 D. AMNISTIA E INDULTO - INAPPLICABILITA' AI REATI COMMESSI SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI DELEGAZIONE - COSTITUZIONE, ART. 79, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - FATTISPECIE - LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 11, E D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 11 - TERMINE FINALE DI APPLICABILITA' DELL'AMNISTIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il secondo comma dell'art. 79 della Costituzione, modificando per quanto riguarda il termine l'art. 151, terzo comma, del codice penale nello stabilire che l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla "proposta" di delegazione, ha inteso designare con questa espressione quella fra le varie possibili iniziative da cui e' direttamente derivato l'atto di clemenza. Di conseguenza, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento al suddetto precetto, nei confronti dell'art. 11 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 11 del decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, i quali fissano il termine finale dell'ambito di applicabilita' dell'amnistia al 6 aprile dello stesso anno (successivamente quindi alla presentazione del relativo disegno di legge di delegazione) nonostante che una precedente proposta d'iniziativa parlamentare, di analogo contenuto per quanto riguarda i reati commessi in occasione di agitazioni popolari, fosse stata presentata fin dal 3 febbraio precedente, dato che il progetto d'iniziativa parlamentare stabiliva il diverso termine del 31 dicembre 1969 e fu ritirato dai proponenti, senza essere stato riunito all'altro ne' mai posto in discussione, sicche' rimase del tutto estraneo al procedimento da cui ha tratto vita la legge di delegazione. Cfr.: sent. 171/63, 51/68.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 175/71 E. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 152 CPV. - SUSSISTENZA DI CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO E DI PROVE LE QUALI RENDONO EVIDENTE CHE IL FATTO NON E' PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI MERITO - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA CORTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Alla formula usata dall'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, laddove stabilisce che quando risulta una causa di estinzione del reato, ma gia' esistono prove le quali rendono evidente - tra l'altro - che "il fatto non e' preveduto dalla legge come reato", il giudice pronuncia in merito, e' da attribuire un significato generico, comprensivo non solo delle ipotesi del difetto di una qualsiasi norma penale cui possa ricondursi il fatto imputato, ma anche di quelle di mancanza delle condizioni di imputabilita' o di punibilita', rispetto per cui il fatto, pur se astrattamente previsto dalla legge penale, risulta giuridicamente irrilevante al fine dell'applicabilita' di questa, e quindi del tutto equivalente a quello della formula, usata in altri articoli del codice, secondo cui "il fatto non costituisce reato". Di conseguenza, e' infondata, sulla base di tale interpretazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, in parte qua, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 152

SENT. 175/71 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AMNISTIA - PROVA DELLA VERITA' DEL FATTO DIFFAMATORIO E APPLICABILITA' DELL'AMNISTIA AI REATI DI DIFFAMAZIONE - COD. PEN., ART. 596, E D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 21 DELLA COSTITUZIONE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA'.

E' ammissibile, sotto il profilo della rilevanza rispetto al giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 596, codice procedura penale, e dell'art. 5, decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, sulla prova della verita' del fatto diffamatorio attribuito alla persona offesa e sull'applicabilita' dell'amnistia ai reati di diffamazione, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, sollevata in considerazione della violazione del diritto di cronaca che da questa disciplina deriverebbe, dal momento che alcuni almeno degli imputati, cui si addebita la paternita' delle pubblicazioni incriminate, rivestono la qualita' di giornalista ed hanno commesso il fatto nell'esercizio della loro attivita' professionale.

Norme citate

SENT. 175/71 G. REATI E PENE - DIFFAMAZIONE - COD. PEN., ART. 596, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE DELLA PROVA LIBERATORIA - INAPPLICABILITA' QUANDO IL COLPEVOLE PUO' INVOCARE L'ESIMENTE DI CUI ALL'ART. 51 DELLO STESSO CODICE (ESERCIZIO DI UN DIRITTO) - FATTISPECIE - DIRITTO DI CRONACA GIORNALISTICA E SUOI LIMITI - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA CORTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 5, LETT. D - NON VIOLA L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 596, primo comma, del codice penale, che non ammette il colpevole del delitto di diffamazione a provare a propria discolpa la verita' o notorieta' del fatto attribuito alla persona offesa, non puo' trovare applicazione allorche' il colpevole stesso e' in grado di invocare l'esimente, prevista dall'art. 51 dello stesso codice, che esclude la punibilita' in quanto il fatto imputato costituisca esercizio di un diritto, come nel caso del giornalista il quale, nell'esplicazione del compito di informazione ad esso garantito dall'art. 21 della Costituzione, divulghi col mezzo della stampa notizie, fatti o circostanze che siano ritenute lesive dell'onore o della reputazione altrui, sempreche' la divulgazione rimanga contenuta nel rispetto dei limiti che circoscrivono l'esplicazione dell'attivita' informativa derivabili dalla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti. Ove si adotti questa interpretazione, risulta infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 596, primo comma, codice penale, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, nonche' l'altra relativa all'art. 5, lett. d, legge 21 maggio 1970, n. 282, per il quale il delitto di diffamazione commesso col mezzo della stampa e mediante attribuzione di un fatto determinato e' escluso dall'amnistia quando il querelante abbia proposto, prima del decreto stesso, formale domanda di prova della verita' del fatto diffamatorio, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione (restando cosi' assimilate le imputazioni riferibili alla cronaca a quelle per cui l'amnistia e' applicabile).

SENT. 175/71 H. DIRITTO DI DIFESA - CONTENUTO - COMPRENDE LA PRETESA DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA COMPLETA INNOCENZA - PREMINENZA RISPETTO ALLA PRETESA STRUMENTALE AL GIUSTO PROCEDIMENTO - AMNISTIA - ESTINGUE IL REATO MA COMPROMETTE L'INTERESSE AD OTTENERE UNA SENTENZA DI MERITO - COD. PEN., ART. 151, PRIMO COMMA; LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ARTT. 1, 2 E 5; D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ARTT. 1, 2 E 5 - ESCLUDONO LA RINUNCIA ALL'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Posto che la facolta' di rinuncia all'amnistia, non solo non contraddice al diritto di difesa, ma anzi ne costituisce esplicazione e che l'esercizio della facolta' stessa rende inoperante l'amnistia, e conseguentemente consente l'applicabilita' della sanzione penale a carico del rinunziante che risulti colpevole in seguito alla prosecuzione e definizione del giudizio, deve affermarsi che nell'esercizio del diritto di difesa e' inclusa non solo la pretesa al regolare svolgimento di un giudizio che consenta liberta' di dedurre ogni prova a discolpa e garantisca piena esplicazione del contraddittorio, ma anche quella di ottenere il riconoscimento della completa innocenza, da considerare il bene della vita costituente l'ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale. Poiche', d'altronde, l'amnistia non elimina l'astratta previsione punitiva relativa a determinati comportamenti, ma si limita ad arrestare la procedibilita' dei giudizi relativamente a dati reati con riferimento al tempo in cui sono stati commessi, con l'obbligo fatto al giudice di dichiarare in tutti i giudizi in corso al momento del sopravvenire di un procedimento di amnistia l'estinzione del reato, viene compromessa irreparabilmente la soddisfazione dell'interesse ad ottenere una sentenza di merito, vincolando invece l'imputato a soggiacere ad una pronuncia di proscioglimento la quale, appunto perche' non scende ad accertare e neppure solo a deliberare la fondatezza dell'accusa, se anche sottrae ad ogni pena, non conferisce alcuna certezza circa l'effettiva estraneita' dell'imputato all'accusa contro di lui promossa, e quindi lascia senza protezione il diritto alla piena integrita' dell'onore e della reputazione. Di conseguenza va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 151, primo comma, Cod. pen., nonche' degli artt. 1, 2 e 5 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e degli artt. 1, 2 e 5 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui escludono, con le conseguenze suddette, la rinunciabilita' dell'amnistia. Cfr.: sent. n. 171/63, 52/68.

Norme citate

  • legge-Art. 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1
  • legge-Art. 1
  • codice penale-Art. 151, comma 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 5
  • legge-Art. 5

Parametri costituzionali

SENT. 175/71 I. DIRITTO DI DIFESA - INTERESSE DELL'IMPUTATO AD OTTENERE UNA SENTENZA DI MERITO IN LUOGO DI UNA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE PER AMNISTIA - RINUNZIA ALL'AMNISTIA - DIVERSITA' DELLA SITUAZIONE PROCESSUALE AL MOMENTO DELLA SOPRAVVENIENZA DEL PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA - IRRILEVANZA - COD. PROC. PEN., ARTT. 152, 591 E 592 - INTERPRETAZIONE ALLA LUCE DELLA RICONOSCIUTA FACOLTA' DI RINUNZIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Contrastano con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, nel quale deve ritenersi incluso l'interesse dell'imputato ad ottenere una sentenza di merito in luogo di una dichiarativa dell'estinzione per amnistia, le disposizioni che precludono al giudice di assumere prove o di completare quelle in corso (art. 152, 591 e 592, cod. proc. pen.). Tuttavia, poiche', una volta ancorata la pretesa ad ottenere una sentenza di merito in luogo di quella dichiarativa di amnistia alla soddisfazione dell'interesse dell'imputato prevalente su quello posto a base del provvedimento di clemenza, lo strumento piu' idoneo al conseguimento di tale risultato deve ritenersi la rinunzia, senza che occorra aver riguardo al fatto, del tutto accidentale, della situazione processuale, e quindi alla fase dell'iter istruttorio in corso al momento della sopravvenienza, la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale per l'omessa previsione del diritto alla rinunzia puo' ritenersi assorbente le altre censure, nel senso di rendere superflua ogni pronuncia in ordine alla differenza di trattamento tra il caso che al momento del sopravvenire dell'amnistia siano o no acquisite prove evidenti, dovendosi gli artt. 152 e 592, cod. proc. penale, interpretare nel senso che l'obbligo ivi sancito dell'immediata declaratoria dell'amnistia non sia da far valere quando risulti l'avvenuta rinuncia a voler beneficiare del provvedimento di clemenza. Di conseguenza va dichiarata infondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 152, 591 e 592, codice procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Cfr.: sent. 171/1963, 52/1968.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 592
  • codice di procedura penale 1930-Art. 152
  • codice di procedura penale 1930-Art. 591