Pronuncia 155/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 5 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Grosseto, il 5 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 6 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Fermo, il 13 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ascoli Piceno, il 12 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, il 27 settembre 1995 (n. 2 ordd.) dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale de L'Aquila, il 24 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Roma, il 18 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ascoli Piceno e il 10 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Rovereto, rispettivamente iscritte ai nn. 810, 814, 816, 829, 830, 833, 834, 845, 867 e 871 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 49, 50 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale; b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; c) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; d) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nonché il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996. Il presidente: Ferri Il relatore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Gustavo Zagrebelsky
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: FERRI