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Pronuncia 155/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 5 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Grosseto, il 5 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 6 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Fermo, il 13 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ascoli Piceno, il 12 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, il 27 settembre 1995 (n. 2 ordd.) dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale de L'Aquila, il 24 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Roma, il 18 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ascoli Piceno e il 10 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Rovereto, rispettivamente iscritte ai nn. 810, 814, 816, 829, 830, 833, 834, 845, 867 e 871 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 49, 50 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale; b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; c) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; d) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nonché il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996. Il presidente: Ferri Il relatore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Gustavo Zagrebelsky

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FERRI

Massime

SENT. 155/96 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA APPLICATO UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE PER IL SUDDETTO RITO SPECIALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/1995 - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA - GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA APPLICATO UNA MISURA CAUTELARE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE NEL SUDDETTO RITO SPECIALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO - RICHIAMO AI PRINCIPI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/1995 - VIOLAZIONI DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi costituzionali del "giusto processo" e, quindi, dell'esigenza di imparzialita' del giudice, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice delle indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale, in quanto - posto che l'imparzialita' della funzione giudicante deve ritenersi pregiudicata dalla precedente assunzione di decisioni, in altra fase del procedimento, in ordine a misure cautelari personali nei confronti dell'indagato o dell'imputato - siffatta ragione vale vieppiu' nel giudizio abbreviato, ove viene normalmente a mancare l'istruttoria dibattimentale e quindi la possibilita' della formazione 'ex novo' in tale sede del quadro probatorio (sicche' e' facilmente ipotizzabile che le prove a base del giudizio siano gli stessi indizi sulla cui base e' stata adottata la cautela); e vale anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice e' chiamato a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimita' ma anche di merito in ordine sia alla prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, sia nella responsabilita' dell'imputato, sia alla pena. - S. nn. 313/1990, 496/1990; 251/1991, 401/1991, 502/1991; 124/1992, 261/1992; 439/1993; 432/1995, 484/1995, 131/1996; O. n. 180/1992. red.: S. Di Palma

SENT. 155/96 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA DISPOSTO LA MODIFICA, LA SOSTITUZIONE O LA REVOCA DI UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE - OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALE DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, in quanto anche in tali casi la pronuncia del giudice ha effetti pregiudicanti, influenti sull'imparzialita' del giudizio di merito, posto che essa comporta una decisione sull'esistenza delle condizioni legittimanti la cautela personale relative all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273, comma 1) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) e, quindi, un'anticipazione, sia pure allo stato degli atti disponibili, della decisione sul merito della causa (vedi massima "A"). red.: S. Di Palma

SENT. 155/96 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIBATTIMENTALE - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA DISPOSTO LA MODIFICA, LA SOSTITUZIONE O LA REVOCA DI UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE - OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale ex art. 27 l. n. 87 del 1953, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale (vedi massime "A" e "B"). red.: S. Di Palma

SENT. 155/96 D. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - RIESAME - GIUDICE CHE SI SIA PRONUNCIATO ALL'ORDINANZA CHE DISPONE UNA MISURA CAUTELARE NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO O DELL'IMPUTATO - APPELLO - GIUDICE CHE SI SIA PRONUNCIATO SULL'ORDINANZA CHE PROVVEDE SU UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO O DELL'IMPUTATO RELATIVAMENTE AD ASPETTI NON ESCLUSIVAMENTE FORMALI - OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' A DISPORRE L'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale ex art. 27 l. n. 87 del 1953, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, nonche' il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. - S. n. 131/1996. red.: S. Di Palma