Pronuncia 50/2015
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 4 a 19, 21, 22, 25, 42, 48, da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81, 83, da 89 a 92, 95, 105, 106, 117, 124, 130, 133 e 149 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosso dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia con ricorsi notificati il 4-10, il 4, il 6 (spedito per la notifica) e il 6-12 giugno 2014, depositati in cancelleria il 6, il 13 e il 16 giugno 2014 ed iscritti ai nn. 39, 42, 43 e 44 del registro ricorsi 2014. Visti gli atti di costituzione, di cui uno fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia, Luca Antonini e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Pio Marrone e Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'inammissibilità, per tardività, dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al giudizio instaurato con il ricorso (iscritto al n. 39 del 2014) proposto dalla Regione Lombardia; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5, 9, 10, 11, lettere b) e c), 12 e 16, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 114, 117, commi secondo, lettera p), e quarto, della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42 e n. 44 del 2014); 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5 e 12, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all'art. 133, primo comma, Cost., dalle Regioni Veneto, Campania e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42, n. 43 e n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi da 12 a 18 dello stesso art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, dalla sola Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), in riferimento al medesimo art. 133, primo comma, Cost.; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 144, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439), da tutte le Regioni ricorrenti; nonché dalle sole Regioni Lombardia e Veneto (con i ricorsi n. 39 e n. 42 del 2014) anche con riferimento agli artt. 3 e 118 Cost. e, soltanto dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), in riferimento agli art. 119 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della suddetta Carta europea dell'autonomia locale; 5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 17, 81 e 83 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014); 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 19 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439 - e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014); 7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 22 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e limitatamente al solo art. 133, secondo comma, Cost. dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014); 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale -, 118 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014); 9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 9 della Carta europea dell'autonomia locale -, 118, 119 e 138 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014); 10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 97, 114, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014); 11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 57 e 89 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli 117, commi secondo, lettera p), e quarto, 118, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi 11 e 89 dell'art. 1 della stessa legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 118, primo comma, Cost., dalla medesima Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014); 12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 95 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, 120 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014); 13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 4, 105 e 106 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, e 118 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale degli stessi commi 105, lettere a) e b), e 106 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014); 14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 130 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dello stesso comma 130, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014); 15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 117, 124 e 130 (terzo periodo), nonché del comma 133 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014); 16) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 149 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014); 17) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 89, 90, 91 e 92 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, e 138 Cost., da tutte le Regioni ricorrenti (con esclusione, da parte della Regione Puglia, del comma 90); 18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 13 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI
Relatore: Mario Rosario Morelli
Data deposito: Thu Mar 26 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CRISCUOLO
Massime
Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - Ricorso della Regione Lombardia - Atto di costituzione del Governo - Proposizione oltre il termine perentorio - Inammissibilità.
Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - Istituzione e disciplina delle "Città metropolitane", ente territoriale di "area vasta" - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 5
- legge-Art. 1, comma 6
- legge-Art. 1, comma 7
- legge-Art. 1, comma 8
- legge-Art. 1, comma 9
- legge-Art. 1, comma 10
- legge-Art. 1, comma 11
- legge-Art. 1, comma 12
- legge-Art. 1, comma 13
- legge-Art. 1, comma 14
- legge-Art. 1, comma 15
- legge-Art. 1, comma 16
- legge-Art. 1, comma 17
- legge-Art. 1, comma 18
- legge-Art. 1, comma 19
- legge-Art. 1, comma 21
- legge-Art. 1, comma 22
- legge-Art. 1, comma 25
- legge-Art. 1, comma 42
- legge-Art. 1, comma 48
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 48
- Costituzione-Art. 114
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 120
- Costituzione-Art. 123
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 133
- Costituzione-Art. 133
- Costituzione-Art. 136
- Costituzione-Art. 138
- Carta europea dell'autonomia locale-Art. 3
- Carta europea dell'autonomia locale-Art. 9
Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - Istituzione e disciplina delle "Città metropolitane", ente territoriale di "area vasta" - Composizione e modalità di elezione di una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della Città metropolitana - Ricorso della Regione Puglia - Sopravvenuta abrogazione - Disposizione medio tempore inattuata - Cessazione della materia del contendere.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 13
Parametri costituzionali
Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - Riordino delle Province "in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione" - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 54
- legge-Art. 1, comma 55
- legge-Art. 1, comma 56
- legge-Art. 1, comma 57
- legge-Art. 1, comma 58
- legge-Art. 1, comma 60
- legge-Art. 1, comma 61
- legge-Art. 1, comma 62
- legge-Art. 1, comma 63
- legge-Art. 1, comma 64
- legge-Art. 1, comma 65
- legge-Art. 1, comma 67
- legge-Art. 1, comma 69
- legge-Art. 1, comma 70
- legge-Art. 1, comma 71
- legge-Art. 1, comma 72
- legge-Art. 1, comma 73
- legge-Art. 1, comma 74
- legge-Art. 1, comma 75
- legge-Art. 1, comma 76
- legge-Art. 1, comma 77
- legge-Art. 1, comma 78
- legge-Art. 1, comma 79
- legge-Art. 1, comma 81
- legge-Art. 1, comma 83
- legge-Art. 1, comma 59
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 48
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 114
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 123
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 120
- Costituzione-Art. 133
- Costituzione-Art. 136
- Costituzione-Art. 133
- Carta europea dell'autonomia locale-Art. 3
- Costituzione-Art. 138
- Carta europea dell'autonomia locale-Art. 9
Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - Modalità e tempistiche del procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province e dello scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia - Attuazione del procedimento censurato, attraverso la conclusione dell'Accordo in Conferenza unificata intervenuto in data 11 settembre 2014 e l'emissione del successivo d.P.C.m. di attuazione - Cessazione della materia del contendere.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 89
- legge-Art. 1, comma 90
- legge-Art. 1, comma 91
- legge-Art. 1, comma 92
Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - Modalità e tempistiche del procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province e dello scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti - Possibilità per lo Stato di ricorrere all'esercizio di poteri sostitutivi - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Campania e Puglia - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 17
- legge-Art. 1, comma 81
- legge-Art. 1, comma 83
- legge-Art. 1, comma 95
Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - Disciplina delle unioni e fusioni di Comuni - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 4
- legge-Art. 1, comma 105
- legge-Art. 1, comma 106
- legge-Art. 1, comma 117
- legge-Art. 1, comma 124
- legge-Art. 1, comma 130
- legge-Art. 1, comma 133
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 48
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 114
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 119
- Carta europea dell'autonomia locale-Art. 3
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 120
- Costituzione-Art. 123
- Costituzione-Art. 133
- Costituzione-Art. 133
- Costituzione-Art. 136
- Costituzione-Art. 138
- Carta europea dell'autonomia locale-Art. 9
Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - Prevista predisposizione, da parte del Ministro per gli affari regionali, di "appositi programmi di attività", per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma - Ricorso della Regione Campania - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 149