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Pronuncia 105/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, promosso dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, nel procedimento relativo al Comune di Pozzallo, con ordinanza dell'11 maggio 2018, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 marzo 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 77, 81, 97, 100, 101, 103, 111, 113, 117, primo e terzo comma, 119, primo comma, e 120 della Costituzione, nonché in relazione all'art. 243-quater, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Aldo Carosi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Giudice rimettente - Corte dei conti, sez. regionale, in sede di controllo sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale - Legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale - Sussistenza.

Sussiste la legittimazione delle sezioni regionali della Corte dei conti in sede di controllo sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale a sollevare incidente di costituzionalità. ( Precedente citato: sentenza n. 18 del 2019 ).

Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 11- septies , del d.l. n. 244 del 2016, come convertito. La disposizione censurata è applicabile alla fattispecie all'esame del rimettente in quanto - riferendosi genericamente al mancato conseguimento dell'approvazione del piano per violazione dei termini previsti, e prevedendo esplicitamente la sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione dell'art. 243- quater , comma 7, del t.u. enti locali, che non può che riguardare il momento in cui il diniego è divenuto definitivo - essa è riferibile anche ai casi di tardività definitivamente acclarata.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 5, comma 11
  • legge-Art.

Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - Enti locali che, avviata detta procedura, non abbiano rispettato il termine - Proroga, mediante disposizione introdotta in sede di conversione di decreto-legge, del termine per deliberare un nuovo piano - Condizione - Avvenuto conseguimento di un miglioramento di bilancio - Denunciato pregiudizio all'unità economica della Repubblica, violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, dell'equilibrio di bilancio, di sana gestione finanziaria dell'amministrazione, di coordinamento della finanza pubblica, di certezza del diritto, separazione dei poteri ed effettività della tutela giurisdizionale, del diritto di agire in giudizio e dei principi, tutelati anche in via convenzionale, di ragionevole durata del processo e di parità delle parti, nonché difetto di urgenza e di omogeneità al contenuto del decreto-legge - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. di controllo per la reg. Siciliana in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 77, 81, 97, 100, 101, 103, 111, 113, 117, commi primo e terzo, 119, primo comma, e 120 Cost., nonché in relazione all'art. 243- quater , commi 5 e 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, all'art. 15 della legge n. 400 del 1988 e all'art. 6, par. 1, CEDU - dell'art. 5, comma 11- septies , del d.l. n. 244 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 19 del 2017, in quanto prevede - per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, pur avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, non abbiano rispettato il termine previsto, non conseguendo l'accoglimento del relativo piano - la proroga del termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale al 30 aprile 2017, a condizione dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento di bilancio (inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale). Il rimettente fornisce un'insufficiente descrizione della fattispecie, non avendo proposto alcun argomento in ordine alla esistenza del presupposto del miglioramento dei conti dell'ente locale, non essendo sufficiente a tal fine prospettare un vizio astratto della fattispecie legale, senza un aggancio eziologico al caso concreto da decidere. ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2018 e n. 274 del 2017 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'insufficiente descrizione della fattispecie si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, con conseguente inammissibilità delle stesse. ( Precedente citato: sentenza n. 224 del 2018 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 5, comma 11
  • legge-Art.