Pronuncia 105/2019
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, promosso dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, nel procedimento relativo al Comune di Pozzallo, con ordinanza dell'11 maggio 2018, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 marzo 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 77, 81, 97, 100, 101, 103, 111, 113, 117, primo e terzo comma, 119, primo comma, e 120 della Costituzione, nonché in relazione all'art. 243-quater, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Aldo Carosi
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Giudice rimettente - Corte dei conti, sez. regionale, in sede di controllo sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale - Legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale - Sussistenza.
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 5, comma 11
- legge-Art.
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - Enti locali che, avviata detta procedura, non abbiano rispettato il termine - Proroga, mediante disposizione introdotta in sede di conversione di decreto-legge, del termine per deliberare un nuovo piano - Condizione - Avvenuto conseguimento di un miglioramento di bilancio - Denunciato pregiudizio all'unità economica della Repubblica, violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, dell'equilibrio di bilancio, di sana gestione finanziaria dell'amministrazione, di coordinamento della finanza pubblica, di certezza del diritto, separazione dei poteri ed effettività della tutela giurisdizionale, del diritto di agire in giudizio e dei principi, tutelati anche in via convenzionale, di ragionevole durata del processo e di parità delle parti, nonché difetto di urgenza e di omogeneità al contenuto del decreto-legge - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 5, comma 11
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 28
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 81
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 100
- Costituzione-Art. 101
- Costituzione-Art. 103
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 113
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 120
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- legge-Art. 15
- decreto legislativo-Art. 243
- decreto legislativo-Art. 243