Articolo 113 - CODICE DELLA STRADA
Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N.
360.
L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilita' della targa d'immatricolazione di quest'ultima.
I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
La targatura e' disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo ((e' soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,)) stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.