Articolo 64 - CODICE DELLA STRADA
I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.