Articolo 68 - CODICE DELLA STRADA
per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
((2. I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), devono essere presenti e funzionanti secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1))
Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonche' le modalita' di omologazione dei velocipedi a piu' ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento.
Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un a somma da € 42 a € 173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.