Articolo 163 - CODICE DELLA STRADA
E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; e' vietato altresi' inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.