Articolo 183 - CODICE DELLA STRADA
Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.
Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non puo' essere trainato da piu' di due animali se a due ruote o da piu' di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessita', possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
Nei centri abitati l'autorizzazione e' rilasciata in ogni caso dal sindaco.
I veicoli trainati da piu' di tre animali devono avere due conducenti.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 26 a € 102)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.