Articolo 181 - CODICE DELLA STRADA
E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purche' abbiano con se' i contrassegni stessi.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 26 a € 102)). Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (117) (124) ((145))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.