Articolo 28 - CODICE PROCESSO TRIBUTARIO

Contro i provvedimenti del presidente e' ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.
Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilita' rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato.
Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.
La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.