Articolo 65 - CODICE PROCESSO TRIBUTARIO

Competente per la revocazione e' la stessa corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.
A pena di inammissibilita' il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile nonche' del giorno della scoperta o della falsita' dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.
Il ricorso per revocazione e' proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.
Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui ((agli articoli 47 e)) 52, in quanto compatibili. ((52))
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