Articolo 52 - CODICE PROCESSO TRIBUTARIO

La sentenza della ((corte di giustizia tributaria di primo grado)) puo' essere appellata alla ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) competente a norma dell'articolo 4, comma 2. ((52))
L'appellante puo' chiedere alla ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) di sospendere in tutto o in parte l'esecutivita' della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220)). ((52))
Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile ((e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,)) disponendo che ne sia data comunicazione alle parti ((almeno cinque giorni liberi prima)). ((52))
In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.
((6-bis. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo' in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.))
((52))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.