Articolo 67 - CODICE PROCESSO TRIBUTARIO

Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
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