Articolo 48 - CODICE PROCESSO TRIBUTARIO

Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
Se la data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni di ammissibilita', ((la corte di giustizia tributaria pronuncia)) sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, ((la corte dichiara)) con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa. ((52))
Se la data di trattazione non e' fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
((4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.))
((52))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.