Articolo 76 - CODICE PROCESSO TRIBUTARIO
Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente. ((49))
Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche.
Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) competente.
Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.
Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.
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