Articolo 69 - CODICE PROCESSO TRIBUTARIO
Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, puo' essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonche' il termine entro il quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.
I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.
Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla ((corte di giustizia tributaria di primo grado)) ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)).
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.