Articolo 64 - CODICE PROCESSO TRIBUTARIO

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purche' la scoperta del dolo o della falsita' dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.