Articolo 46 - CODICE PROCESSO TRIBUTARIO

Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere e' dichiarata ((...)), con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28.
((3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.