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Pronuncia 194/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, nonché dell'intero decreto-legge, promossi con ricorsi della Regione autonoma Sardegna e delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Basilicata, Marche, Toscana e Calabria, notificati il 31 gennaio-4 febbraio, l'1-6 febbraio, il 29 gennaio, l'1-6 febbraio, il 31 gennaio-4 febbraio e l'1 febbraio 2019, depositati in cancelleria l'1, il 4, il 5, il 6 e l'8 febbraio 2019, iscritti rispettivamente ai numeri 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 10, 11, 12 e 13, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; uditi nella camera di consiglio del 18 giugno 2019 e nell'udienza pubblica del 19 giugno 2019 i Giudici relatori Marta Cartabia, Daria de Pretis, Nicolò Zanon e Augusto Antonio Barbera; uditi gli avvocati Massimo Luciani per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione Marche, Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Giuseppe Naimo e Vincenzo Cannizzaro per la Regione Calabria e gli avvocati dello Stato Giuseppe Albenzio e Ilia Massarelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n. 132, promosse dalle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Calabria, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 10, secondo e terzo comma, 31, 32, 34, 35, 77, secondo comma, 97, 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento: agli artt. 2, 3, 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; all'art. 2, comma 1, del Protocollo n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; agli artt. 6, 10, comma 1, 12, comma 1, 17, 23 e 24 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; all'art. 26 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722; all'art. 5, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio; agli artt. 15, lettera c), e 18 della direttiva 2011/95 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione); alla direttiva 2013/33 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), con i ricorsi indicati in epigrafe: 2) dichiara estinto il processo, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara estinto il processo, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, promosse dalla Regione Basilicata, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Marta CARTABIA - Daria de PRETIS - Nicolò ZANON - Augusto BARBERA, Redattori Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE

Relatore: Marta Cartabia - Daria de Pretis - Nicolò Zanon - Augusto Antonio Barbera

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Straniero - Decreto "sicurezza" - Sostituzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari con permessi di soggiorno speciali temporanei per esigenze di carattere umanitario - Riforma del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) - Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica - Ricorso della Regione autonoma Sardegna e della Regione Basilicata - Successiva rinuncia accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Regione Basilicata, degli artt. 1, 12 e 13 del d.l. n. 113 del 2018, come conv., i quali, rispettivamente, hanno sostituito al permesso di soggiorno "per motivi umanitari" una serie di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, riformato il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati (SPRAR), e previsto che il permesso di soggiorno non costituisce più titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del d.P.R. n. 223 del 1989, e che l'accesso ai servizi previsti dal medesimo d.l. impugnato e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio, anziché in quello di residenza, con abrogazione della disciplina di iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale. Nelle more del giudizio, le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata, per entrambe, dal Presidente del Consiglio dei ministri. ( Precedente citato: sentenza n. 201 del 2018 ). Nei giudizi di legittimità costituzionale delle questioni promosse dalle Regioni, occorre preliminarmente verificare, a pena d'inammissibilità, le ragioni da esse addotte a giustificazione della lamentata incidenza diretta o indiretta di siffatte questioni sulle competenze legislative e amministrative di cui sono titolari esse stesse e gli enti locali, a tutela delle cui attribuzioni le prime possono agire dinanzi a questa Corte. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 e n. 29 del 2016, n. 220 del 2013, n. 311 del 2012, n. 298 del 2009, n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1
  • decreto-legge-Art. 12
  • decreto-legge-Art. 13

Ricorso in via principale - Ampia motivazione della Regione ricorrente sulle ragioni di incostituzionalità dell'atto impugnato (nella specie: decreto-legge) - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Marche nei confronti dell'intero d.l. n. 113 del 2018, come convertito. La Regione ricorrente ha ampiamente motivato in ordine alle possibili ragioni di incostituzionalità dell'atto impugnato in relazione alla carenza dei presupposti di necessità ed urgenza, contestandone diversi profili, tutti riconducibili alla violazione dell'art. 77 Cost., per cui non vi è contraddizione, né disomogeneità rispetto all'oggetto dell'impugnazione. Sono ammissibili le questioni, avanzate in via principale, avverso interi atti legislativi, purché l'impugnativa non comporti la genericità delle censure tale da non consentire la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, e sempre che le leggi impugnate siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2018, n. 14 del 2017 e n. 195 del 2015 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art.

Parametri costituzionali

Straniero - Decreto "sicurezza" - Sostituzione, mediante decreto-legge, del permesso di soggiorno per motivi umanitari con permessi di soggiorno speciali temporanei per esigenze di carattere umanitario - Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica - Ricorso della Regione Marche - Lamentata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza per l'esercizio della decretazione d'urgenza e del requisito dell'omogeneità, con conseguente lesione delle attribuzioni regionali in materia di tutela della salute, tutela del lavoro, istruzione, formazione professionale, governo del territorio, edilizia residenziale pubblica, assistenza sociale, nonché sulle corrispondenti funzioni amministrative regionali - Difetto di motivazione sulla ridondanza - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile, per carente motivazione sulla ridondanza del vizio sulle proprie attribuzioni, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Marche in riferimento all'art. 77 Cost., dell'intero testo del d.l. n. 133 del 2018, conv., con modif., in legge n. 132 del 2018. Nel caso di specie, non è sufficiente sostenere, come fa la Regione ricorrente, che le disposizioni del decreto-legge incidono sull'esercizio delle funzioni proprie delle Regioni nei settori della tutela della salute, della tutela del lavoro, dell'istruzione, della formazione professionale, del governo del territorio, con riferimento all'edilizia residenziale pubblica, e dell'assistenza sociale, nonché sulle corrispondenti funzioni amministrative regionali e locali. Di fronte a un atto legislativo, quale il decreto-legge impugnato, che incide su diversi settori dell'ordinamento giuridico, tutti riferibili alla competenza esclusiva dello Stato, la ridondanza del vizio sulle competenze regionali e locali deve infatti essere argomentata in relazione allo specifico contenuto normativo del decreto e alla idoneità dello stesso a obbligare la Regione a esercitare le proprie attribuzioni in conformità a una disciplina legislativa statale in contrasto con norme costituzionali. L'esigenza di evitare un'ingiustificata espansione dei vizi censurabili dalle Regioni nel giudizio in via d'azione e, quindi, la trasformazione della natura di tale rimedio giurisdizionale, obbliga le Regioni stesse a dare conto, in maniera puntuale e dettagliata, della effettiva sussistenza e della portata del condizionamento prodotto dalla norma statale impugnata. Pertanto, le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e Regioni solo a due condizioni: quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e quando le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto di competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito. ( Precedenti citati: sentenza n. 198 del 2018 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art.
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Straniero - Decreto "sicurezza" - Sostituzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari con permessi di soggiorno temporanei speciali per esigenze di carattere umanitario - Ricorso delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Calabria - Lamentata violazione dei principi di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, di ragionevolezza, del diritto d'asilo, di tutela della salute, con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria regionale e delle competenze legislative e amministrative regionali in materia di assistenza sociale e sanitaria, formazione e politiche attive del lavoro, istruzione ed edilizia residenziale pubblica, oltre che sulle funzioni degli enti locali - Difetto di motivazione sulla ridondanza - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla ridondanza del vizio sulle proprie attribuzioni, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Calabria in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 31, 32, 34, 35 e 117, primo comma, Cost., e conseguente violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. - dell'art. 1 del d.l. n. 133 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018, che ha espunto dall'ordinamento ogni riferimento al permesso di soggiorno "per motivi umanitari", contestualmente delineando una serie di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. Il legislatore nazionale è intervenuto nell'esercizio di competenze esclusive, in particolare nella materia dell'immigrazione e in quella del diritto di asilo, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. b ) e a ), Cost., senza comportare di per sé una restrizione della protezione umanitaria contraria a Costituzione, perché l'effettiva portata dei nuovi permessi speciali potrà essere valutata solo in fase applicativa, nell'ambito della prassi amministrativa e giurisprudenziale - entrambe tenute al rigoroso rispetto della Costituzione e dei vincoli internazionali - che andrà formandosi. Diversamente, la Corte costituzionale potrà essere adita in via incidentale, restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione di legittimità costituzionale della disposizione in esame. Infine, anche qualora le norme statali impugnate producessero l'effetto di escludere una parte delle persone che in precedenza avrebbe avuto diritto al permesso umanitario dal godimento dei nuovi permessi speciali, non sarebbe comunque impedito alle Regioni di continuare a offrire loro le prestazioni in precedenza loro assicurate nell'esercizio delle proprie competenze legislative concorrenti o residuali. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, lo scrutinio delle censure prospettate impone l'individuazione dell'ambito materiale al quale vanno ascritte le disposizioni impugnate, tenendo conto della loro ratio, della finalità, del contenuto e dell'oggetto della disciplina. ( Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 100 del 2019, n. 246 del 2018 e n. 148 del 2018 ). Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, specificazione della medesima voce «protezione internazionale», sono accordati in osservanza di obblighi europei e internazionali: il primo per proteggere la persona da atti di persecuzione; la seconda per evitare che questa possa subire un grave danno. Viceversa, la protezione umanitaria è rimessa in larga misura alla discrezionalità dei singoli Stati, per rispondere a esigenze umanitarie, caritatevoli o di altra natura. La materia dell'immigrazione, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. b), comprende non solo gli aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno. Nella sua disciplina, il legislatore statale gode di ampia discrezionalità, dato che essa è collegata al bilanciamento di molteplici interessi pubblici e che comunque resta sempre tenuto al rispetto degli obblighi internazionali, sulla base dell'art. 117, primo comma, Cost., e costituzionali, compreso il criterio di ragionevolezza intrinseca. ( Precedenti citati: sentenze n. 277 del 2014, n. 202 del 2013, n. 2 del 2013, n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 61 del 2011, n. 299 del 2010, n. 250 del 2010, n. 134 del 2010 e n. 156 del 2006 ). La circostanza che lo Stato adotti disposizioni nell'esercizio di proprie competenze legislative esclusive fa sì che non siano configurabili violazioni dirette del riparto di competenze disegnato dal Titolo V, Parte II, della Costituzione; tuttavia ciò non implica che le Regioni non possano denunciare la violazione di parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto, assumendo la lesione indiretta di proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. In tali casi, le questioni sono ammissibili quando la disposizione statale, pur conforme al riparto costituzionale delle competenze, obbligherebbe le Regioni - nell'esercizio di altre loro attribuzioni normative, amministrative o finanziarie - a conformarsi a una disciplina legislativa asseritamente incostituzionale, per contrasto con parametri, appunto, estranei a tale riparto. Tuttavia, in presenza di un intervento normativo ascrivibile all'esercizio di potestà legislativa esclusiva spettante allo Stato, affinché una censura basata sulla violazione indiretta delle competenze regionali sia ammissibile, occorre che essa sia adeguatamente argomentata. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2018, n. 73 del 2018, n. 17 del 2018, n. 5 del 2018, n. 287 del 2016, n. 244 del 2016 e n. 412 del 2001 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono erogare prestazioni anche agli stranieri in posizione di irregolarità e possono farlo senza che ciò interferisca in alcun modo con le regole per il rilascio del permesso di soggiorno, che restano riservate alla legge statale sulla base della competenza esclusiva in materia di immigrazione e di diritto di asilo. ( Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2018, n. 61 e del 2011 e n. 269 del 2010 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1
  • legge-Art.

Straniero - Decreto "sicurezza" - Riforma del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) - Individuazione dei beneficiari dei servizi socio-assistenziali, formativi e di integrazione prestati dagli enti locali - Ricorso delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Calabria - Lamentata violazione dei principi di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, di ragionevolezza, di legittimo affidamento, di buon andamento della pubblica amministrazione, con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria regionale e delle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie di competenza concorrente dell'istruzione, della formazione professionale, e nelle materie di competenza residuale dei servizi sociali, dell'assistenza sociale - Difetto di motivazione sulla ridondanza - Inammissibilità delle questioni.

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sull'asserita lesione indiretta delle competenze delle Regioni e degli enti locali, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Calabria in riferimento agli artt. 2, 3, 4 10, 11, 35, 97, 114, 117, primo, terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 e 120, Cost. - dell'art. 12 del d.l. n. 133 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018, che, modificando sia il d.l. n. 416 del 1989 che il d.lgs. n. 142 del 2015, espunge i frammenti normativi che facevano riferimento ai richiedenti asilo in relazione alle strutture ex Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati (SPRAR), alle quali tali soggetti non hanno più accesso, eliminando la distinzione tra la fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture governative e la fase di seconda accoglienza nelle strutture gestite dagli enti locali. La normativa impugnata non si occupa dei flussi di ingresso degli stranieri sul territorio nazionale, né semplicemente regola le condizioni del loro soggiorno su di esso, avendo invece di mira l'esigenza di riservare prioritariamente l'accesso al sistema finalizzato all'integrazione a quei soggetti la cui condizione è connotata da una tendenziale stabilità, derivante dall'accoglimento della richiesta di protezione internazionale. Essa, dunque - sebbene presenti alcune connessioni con il fenomeno migratorio - va inquadrata soprattutto nelle materie del diritto d'asilo e della condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, contemplate dall'art. 117, secondo comma, lett. a ), Cost., il che esclude la configurabilità di violazioni dirette del riparto di competenze disegnato dal Titolo V, Parte II, della Costituzione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, in linea di principio è riconosciuta la possibilità di interventi legislativi delle Regioni e delle Province autonome con riguardo al fenomeno dell'immigrazione, in relazione ad ambiti materiali - dall'assistenza sociale all'istruzione, dalla salute all'abitazione - attribuiti alla competenza concorrente e residuale delle Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 299 del 2010, n. 134 del 2010, n. 156 del 2006 e n. 300 del 2005 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le questioni sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto di competenze sono ammissibili al ricorrere di due concomitanti condizioni: occorre individuare gli ambiti di competenza regionale - legislativa, amministrativa o finanziaria - incisi dalla disciplina statale, indicando le disposizioni costituzionali sulle quali trovano fondamento le proprie competenze in tesi indirettamente lese; e devono sussistere le competenze regionali suscettibili di essere indirettamente lese dalla disciplina impugnata. Ciò si verifica quando la disposizione statale, pur conforme al riparto costituzionale delle competenze, obbligherebbe le Regioni a conformarsi a una disciplina legislativa asseritamente incostituzionale, per contrasto con parametri estranei a tale riparto. Se è ben possibile motivare anche tramite l'indicazione dell'art. 119 Cost. la suddetta ridondanza, tuttavia è necessario che la Regione ricorrente argomenti in concreto in relazione all'entità della compressione finanziaria lamentata e alla sua concreta incidenza sull'attività di competenza regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 137 del 2018, n. 79 del 2018, n. 145 del 2016, n. 83 del 2016, n. 65 del 2016, n. 251 del 2015, n. 89 del 2015, n. 220 del 2013 e n. 219 del 2013 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 12
  • legge-Art.

Straniero - Decreto "sicurezza" - Modifica della disciplina in materia di permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce più titolo per l'iscrizione anagrafica e che i richiedenti asilo mantengono l'accesso ai servizi comunque erogati sul territorio nel luogo di domicilio, anziché di residenza - Ricorso delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Calabria - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, di ragionevolezza, di legittimo affidamento, di buon andamento della pubblica amministrazione, di tutela, anche comunitaria, convenzionale e internazionale della dignità dell'uomo, con incidenza sulle funzioni amministrative spettanti ai Comuni nelle materie di competenza regionale - Difetto di motivazione sulla ridondanza - Inammissibilità delle questioni.

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione della ridondanza sulle competenze regionali e degli enti locali, la questione di legittimità costituzionale - promossa complessivamente Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche Toscana e Calabria in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 10, terzo comma, 32, 34, 35, 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 2, 3, 8 e 14 della CEDU, all'art. 2, comma 1, del Prot. n. 4 alla CEDU, agli artt. 6, 10, comma 1, 12, comma 1, 17, 23 e 24 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, all'art. 26 della Convenzione di Ginevra, all'art. 5, comma 1, lett. b), del reg. (UE) n. 516/2014, agli artt. 15, lett. c ), e 18 della dir. 2011/95 UE, e alla dir. 2013/33 UE - dell'art. 13 del d.l. n. 133 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018. La norma impugnata - che modifica, tra gli altri, gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 142 del 2015, prevedendo che il permesso di soggiorno non costituisca più titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del d.P.R. n. 223 del 1989, e che l'accesso ai servizi previsti dal medesimo d.l. impugnato e a quelli comunque erogati sul territorio sia assicurato nel luogo di domicilio, anziché in quello di residenza, e abroga l'art. 5- bis , che disciplinava le modalità di iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale - va ricondotta agli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato relativi al diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e alle anagrafi, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. a) e i), Cost. Non è invece rinvenibile una sua incidenza sulle competenze amministrative proprie dei Comuni, posto che i servizi da loro gestiti in materia di anagrafe restano pur sempre servizi di competenza statale e le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo. I ricorsi si limitano invece a postulare un'astratta attitudine delle norme contestate a incidere su ambiti assegnati alla Regione e agli enti locali, ma di tale incidenza non danno conto in maniera che essa possa essere valutata. Né, infine, risulta dimostrata la ridondanza sulle attribuzioni legislative regionali in materia di sanità, istruzione, formazione professionale e politiche sociali delle questioni promosse. Se, in astratto, non può escludersi che, nei casi in cui sussista una lesione ancorché mediata delle loro attribuzioni costituzionali, le Regioni siano legittimate a contestare norme statali per violazione di parametri costituzionali diversi da quelli attinenti al riparto di competenze, tuttavia, grava sulla Regione ricorrente un onere motivazionale particolare, ossia quello di dimostrare, in concreto, ragioni e consistenza della lesione indiretta delle proprie competenze, non essendo sufficiente l'indicazione in termini meramente generici o congetturali di conseguenze negative per l'esercizio delle attribuzioni regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2018, n. 73 del 2018, n. 17 del 2018 e n. 170 del 2017 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 13
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 2
  • Costituzione-Art. 3
  • Costituzione-Art. 5
  • Costituzione-Art. 10
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 2
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 3
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
  • direttiva UE-Art. 15
  • Costituzione-Art. 32
  • Costituzione-Art. 34
  • Costituzione-Art. 35
  • Costituzione-Art. 97
  • Costituzione-Art. 117
  • direttiva UE-Art.
  • patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 6
  • patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 10
  • patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 17
  • patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 23
  • patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 24
  • Convenzione ONU sullo status dei rifugiati-Art. 26
  • Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 2
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
  • Regolamento UE-Art. 5
  • direttiva UE-Art. 18

Straniero - Decreto "sicurezza" - Sostituzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari con permessi di soggiorno speciali temporanei per esigenze di carattere umanitario - Riforma del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) - Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica - Ricorso delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Calabria - Lamentata violazione delle competenze amministrative regionali in materia di immigrazione e del principio di leale collaborazione - Esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di diritto di asilo, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e anagrafi - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Calabria, in riferimento all'art. 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, degli artt. 1, 12 e 13 del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018, i quali, rispettivamente, hanno sostituito al permesso di soggiorno "per motivi umanitari" una serie di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, riformato il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati (SPRAR), e previsto che il permesso di soggiorno non costituisce più titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del d.P.R. n. 223 del 1989, e che l'accesso ai servizi previsti dal medesimo d.l. impugnato e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio, anziché in quello di residenza, con abrogazione della disciplina di iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale. Il legislatore statale ha esercitato le competenze che la Costituzione gli ha attribuito in via esclusiva in materia di diritto di asilo, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e anagrafi, sicché il principio di leale cooperazione non è stato correttamente invocato. Se è vero che l'accoglienza dei migranti prevede l'intervento coordinato di Stato e Regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, a tal fine, tuttavia, l'art. 118, terzo comma, Cost. nella materia dell'immigrazione contempla l'ipotesi di forme di coordinamento fra Stato e Regioni, stabilite dalla legge statale, soltanto a valle, e cioè in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative, e non a monte, in relazione all'esercizio della stessa funzione legislativa statale che è, e rimane, di competenza esclusiva dello Stato. In ogni caso, nella fattispecie in esame il legislatore statale è intervenuto con lo strumento del decreto-legge, la cui natura e caratteristiche escludono in radice la possibilità di prevedere forme di consultazione delle Regioni nell'ambito della decretazione d'urgenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 61 del 2011, n. 299 del 2010, n. 134 del 2010, n. 156 del 2006 e n. 300 del 2005 ). Il principio di leale cooperazione viene in rilievo negli ambiti in cui si verifica un intreccio di competenze statali e regionali. Quando poi il legislatore statale interviene con lo strumento del decreto-legge, la natura e le caratteristiche di tale atto, come risultano dall'art. 77 Cost., escludono in radice la possibilità di prevedere forme di consultazione delle Regioni nell'ambito della decretazione d'urgenza. ( Precedente citato: sentenza n. 161 del 2019 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 12
  • decreto-legge-Art. 13

Parametri costituzionali