Articolo 136 - CODICE DEL CONSUMO
E' istituito presso il Ministero ((dello sviluppo economico)) il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».((25))
Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero ((dello sviluppo economico)), e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e' presieduto dal Ministro ((dello sviluppo economico)) o da un suo delegato. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro ((dello sviluppo economico)), e dura in carica tre anni.((25))
Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle materie trattate.
esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.