Articolo 140-quinquies - CODICE DEL CONSUMO
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Nell'elenco previsto dall'articolo 137 e' istituita una sezione speciale, nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni dei consumatori e degli utenti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere.
avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e dimostrazione di attivita' pubblica effettiva a tutela degli interessi dei consumatori nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione;
Possono essere designati come enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere anche gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalita' con le quali la sezione speciale di cui al comma 1 e' resa pubblica, nonche' le procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione e della documentazione idonea ad attestare il possesso, in capo agli enti e alle associazioni richiedenti, dei requisiti di cui al comma 2.))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.