Articolo 141 - CODICE DEL CONSUMO
«consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di attivita';
se e' gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge le attivita' ADR;
Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorita' di cui al comma 1, lettera i), previa la verifica della sussistenza dei requisiti e della conformita' della propria organizzazione e delle proprie procedure alle prescrizioni del presente titolo. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, altresi', alle eventuali procedure, previste ai sensi del comma 7, in cui l'organismo ADR adotta una decisione.
Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresi' alle procedure di conciliazione paritetica di cui all'articolo 141-ter.
articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che disciplina i casi di condizione di procedibilita' con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca d'Italia, ((dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,)) della Commissione nazionale per la societa' e la borsa e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle disposizioni di cui al presente titolo.
alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista;
Le disposizioni di cui al presente titolo non precludono il funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell'ambito delle norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari pubblici sono incaricati delle controversie e considerati rappresentanti sia degli interessi dei consumatori e sia degli interessi dei professionisti.
Il consumatore non puo' essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.