Articolo 67 - CODICE DEL CONSUMO
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Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformita' a norme comunitarie.
Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validita', formazione o efficacia dei contratti.
3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n 59.))
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