Articolo 79 - CODICE DEL CONSUMO
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Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e 140-bis del presente Codice.
E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
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