Articolo 66-quater - CODICE DEL CONSUMO
Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicita' o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo.
L'operatore puo' adottare appositi codici di condotta, secondo le modalita' di cui all'articolo 27-bis.
((3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo e' possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.))
((25))
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.