Pronuncia 115/2020
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, nel procedimento relativo al Comune di Reggio Calabria, con ordinanza del 26 agosto 2019, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito il Giudice relatore Aldo Carosi nella camera di consiglio del 6 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a); deliberato nella camera di consiglio del 19 maggio 2020.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, sollevate dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, in riferimento agli artt. 3, 24, 70, 100, 102, primo comma, 103, 104, primo comma, 111, 113 e 117, primo comma - quest'ultimo in relazione al Preambolo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, all'art. 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993, all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, entrambi ratificati e resi esecutivi con legge 4 agosto 1955, n. 848 -, nonché all'art. 119, sesto comma, in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 3, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, in riferimento all'art. 77 Cost., con l'ordinanza in epigrafe; 4) dichiara non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 1-terdecies e 2-bis, del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, sollevate dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost., con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Aldo Carosi
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CARTABIA
Massime
Giudice rimettente - Corte dei conti, sezioni regionali in sede di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti locali - Legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità.
Rilevanza della questione incidentale - Necessaria applicazione delle norme censurate nel giudizio a quo - Sussistenza.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 38, comma 2
- decreto-legge-Art. 38, comma 2
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 38, comma 1
Bilancio e contabilità pubblica - Piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali (PREP) - Riformulazione in base a disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima - Possibile riproposizione, anche se già oggetto di pronuncia della Corte dei conti - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e certezza del diritto, di effettività della tutela giurisdizionale, del giusto processo, della separazione dei poteri e del principio, anche convenzionale, del legittimo affidamento - Grave carenza del percorso argomentativo - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 38, comma 2
- decreto-legge-Art. 38, comma 2
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 38, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 70
- trattato unione europea-Art. 3
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art.
- Costituzione-Art. 100
- Costituzione-Art. 102
- Costituzione-Art. 103
- Costituzione-Art. 104
- Costituzione-Art. 113
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 119
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 111
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Dedotto difetto di omogeneità delle norme inserite in sede di conversione - Pregiudizialità logico-giuridica di tale censura - Conseguente esame prioritario rispetto alle altre.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 38, comma 2
- decreto-legge-Art. 38, comma 2
- decreto-legge-Art. 38, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali (PREP) - Riformulazione in base a disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima - Possibile riproposizione - Disciplina introdotta in sede di conversione di decreto-legge - Denunciata eterogeneità rispetto al testo originario - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 38, comma 2
- decreto-legge-Art. 38, comma 2
- decreto-legge-Art. 38, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali (PREP) - Riformulazione in base a disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima - Possibile riproposizione - Ricalcolo pluriennale del disavanzo del piano modificato, fino a un massimo di venti anni, ferma restando la disciplina prevista per gli altri - Violazione del principio dell'equilibrio del bilancio, nonché dell'equità intergenerazionale e della responsabilità di mandato - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 38, comma 2
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali (PREP) - Riformulazione in base a disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima - Possibile riproposizione - Denunciata violazione del principio dell'equilibrio del bilancio, nonché dell'equità intergenerazionale e della responsabilità di mandato - Non fondatezza delle questioni, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione - Monito al legislatore.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 38, comma 2
- decreto-legge-Art. 38, comma 1
- legge-Art.