Articolo 28 - CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Certificati di firma elettronica qualificata
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS ((...)) nel certificato di firma elettronica qualificata puo' essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si puo' indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco ((...)).
le qualifiche specifiche del titolare ((di firma elettronica)), quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
((Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato.)) Le informazioni di cui al comma 3 possono ((anche)) essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. ((Con le Linee guida)) sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.
Il titolare ((di firma elettronica)), ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.
((4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.