Articolo 30 - CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

((I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonche' i gestori dell'identita' digitale e i conservatori di documenti informatici)), che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attivita', sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non e' responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.