Articolo 62 - CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
E' istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" Tale base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.
Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi.
L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis. Le modalita' e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis. (38)
Con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. (38)
I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito ((, con modificazioni,)) dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, il Comune puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita' non fornite da ANPR. I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalita' automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. L'ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalita' telematica e' assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e 2022. I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identita' della popolazione residente.
Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari, o garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati ((, integrati)) con il codice identificativo univoco di cui al ((comma 3,)) con le anagrafiche contenute nell'ANPR.
alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui all'articolo (50);
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonche' l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. (38)
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.