Articolo 42 - CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle ((Linee guida)).
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.