Articolo 65 - CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.
Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento ;
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.