Articolo 32 - CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Obblighi del titolare ((di firma elettronica qualificata)) e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.
Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata e' tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.
provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata e' responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attivita' e' delegata a terzi.
Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.