Articolo 52 - CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
(Accesso telematico e riutilizzo dei dati ((...)) ).
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
I dati e i documenti che ((i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,)) pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi ((all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter),)) del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali del presente Codice. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino ((la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 50)).
Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ((...)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.(19)
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.