Articolo 68 - CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a soluzioni gia' disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'AgID.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. (28)
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