Articolo 46 - CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via ((digitale)) possono contenere soltanto ((i dati sensibili e giudiziari consentiti)) da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali sono acquisite.
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.