Articolo 64-ter - CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Il cittadino iscritto ((nell'ANPR)) puo' delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono ((l'identificazione informatica a)) non piu' di due soggetti iscritti ((nell'ANPR)), titolari dell'identita' digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.
((Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1)) tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega e' revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui ((al comma 5 dell'esercizio)) della delega da parte del delegato.
Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacita' totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile ((nella piattaforma)) di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.
I gestori di identita' digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe ((conferite)) al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.
Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonche' le responsabilita' dei soggetti che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonche' le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalita' e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 ((,)) di titolarita' della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.