Articolo 53 - CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati ((...)), nonche' delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
Con le ((Linee guida)) sono definite le modalita' per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.