Articolo 64-quater - CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilita' tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonche' di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, e' istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
Il Sistema IT-Wallet e' costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonche' da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalita' di cui al comma 3.
le caratteristiche tecniche e le modalita' di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonche' la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;
La societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e la societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3 ((del presente articolo)), alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema ((IT-Wallet)), assicurando, in particolare, la disponibilita' dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 ((, sono affidate)) la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi ((di rilascio nonche' la certificazione)) e la verifica delle attestazioni elettroniche di identita' digitale, di quelle relative a prerogative, ((deleghe,)) caratteristiche, licenze o qualita' presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione ((e dei registri)) fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonche' per la verifica della validita' e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di verifica ((di cui al secondo periodo)) del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle societa' di cui al comma 4;
Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede ((,)) quanto a 69 milioni ((di euro,)) a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilita'" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" ((, del PNRR e)), quanto a 33 milioni ((di euro,)) a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del ((decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34 ((, convertito, con modificazioni,)) dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Nelle more della piena funzionalita' del Sistema ((IT-Wallet)), sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilita'. La verifica di validita' di tali versioni digitali e' consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalita' rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM e' disponibile secondo le modalita' previste dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e i documenti necessari per la generazione delle ((versioni digitali della)) patente di guida mobile e della Carta europea della disabilita' sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale ((della previdenza sociale)) (INPS) alla societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della piattaforma ((di cui all'articolo 50-ter del presente codice)). Salvo gli utilizzi previsti ((della TS/TEAM)) in qualita' di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . La patente di guida mobile e' la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis del ((codice della strada, di cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' titolare. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del citato ((codice di cui al decreto legislativo)) n. 285 del 1992, dell'esistenza e della validita' del diritto alla guida del suo titolare ed e' equipollente a documento di identita' dello stesso. Ai fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del ((codice di cui al decreto legislativo)) n. 285 del 1992.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.