Articolo 114 - TESTO UNICO STUPEFACENTI

prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati:
((2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo' essere affidato dai comuni e dalle comunita' montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unita' sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.