Articolo 56 - TESTO UNICO STUPEFACENTI
Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanita'.
La domanda deve essere redatta secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorita' consolari italiane ivi esistenti.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.