Articolo 63 - TESTO UNICO STUPEFACENTI
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Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantita' di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.
Tale registro e' conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.
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COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 2010, N. 38.
Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.