Articolo 92 - TESTO UNICO STUPEFACENTI
Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e' possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta (( o all'atto della scarcerazione )) e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.
Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza puo' acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.
Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data immediata comunicazione al pubblico ministero (( . . . )) competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non e' concessa, emette ordine di carcerazione.
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