Articolo 44 - TESTO UNICO STUPEFACENTI
E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 e' punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.